Respinti ricorsi Palermo al Coni e Foggia

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Il Presidente Frattini respinge l’istanza cautelare presentata dall’U.S. Palermo

Collegio di Garanzia
Categoria: Collegio di Garanzia
Pubblicato: 17 Maggio 2019
Il Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport, Franco Frattini, ha assunto un decreto relativo al ricorso presentato dalla società U.S. Palermo S.p.A. contro la Federazione Italiana Gioco Calcio e la Procura Federale della FIGC e nei confronti del sig. Maurizio Zamparini, del dott. Anastasio Morosi , del dott. Giovanni Giammarva, del Benevento Calcio s.r.l. per la riforma e/o l’annullamento della ordinanza della Corte Federale d’Appello della FIGC – Sezioni Unite, di cui al C.U. n. 102/CFA (2018/2019), adottata il data 16 maggio 2019, comunicata in pari data, che si è pronunciata sulla istanza cautelare urgente formulata dalla società US Città di Palermo S.P.A. nel reclamo dalla stessa introdotto in data 15 maggio 2019, avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale, pubblicato sul C.U. n. 63/TFN del 13 maggio 2019 concernente il deferimento del Procuratore federale n. 12055/816pf18-19/GP/GC/blp del 29 aprile 2019.

Questo in quanto:

visto il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 47/2019, presentato, in data odierna, dalla società U.S. Palermo S.p.A. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio e la Procura Federale della FIGC e nei confronti del sig. Maurizio Zamparini, del dott. Anastasio Morosi, del dott. Giovanni Giammarva, del Benevento Calcio s.r.l. per la riforma e/o l’annullamento della ordinanza della Corte Federale d’Appello della FIGC – Sezioni Unite, di cui al C.U. n. 102/CFA (2018/2019), adottata in data 16 maggio u.s., comunicata in pari data, che si è pronunciata sulla istanza cautelare urgente formulata dalla società U.S. Città di Palermo S.p.A. nel reclamo dalla stessa introdotto in data 15 maggio 2019, avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale, pubblicato sul C.U. n. 63/TFN del 13 maggio 2019 concernente il deferimento del Procuratore Federale n. 12055/816pf18-19/GP/GC/blp del 29 aprile 2019;

vista la richiesta di misura cautelare ivi contenuta, ex art. 57 comma 2, lett. d), del Codice della Giustizia Sportiva, finalizzata alla sospensione, anche inaudita altera parte, dell’efficacia esecutiva della decisione del Tribunale Federale FIGC del 13 maggio 2019 sino alla definizione del citato giudizio d’appello, attualmente pendente;

considerato che, in questa fase di sommaria delibazione, le questioni sollevate circa la competenza del Collegio di Garanzia dello Sport e le altre questioni dedotte dalle parti non consentono l’assunzione di un provvedimento inaudita altera parte, senza l’audizione del Collegio in camera di consiglio;

ritenuto, pertanto, che non ricorrono le condizioni per la concessione del provvedimento cautelare richiesto;

Respinge l’istanza cautelare invocata.

 

Seconda Sezione: respinti i ricorsi di Club Foggia Calcio e ASD Città di Cosenza Calcio a cinque

La Seconda Sezione del Collegio di Garanza dello Sport, all’esito della sessione di udienze tenutasi in data odierna e presieduta dal prof. Zimatore, ha assunto le seguenti determinazioni:

– HA RESPINTO il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 29/2019, presentato, in data 5 aprile 2019, dalla società Club Foggia Calcio S.r.l. nei confronti della Procura Federale FIGC e della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) avverso la decisione della Corte Federale d’Appello FIGC nel giudizio di rinvio ex art. 62, comma 1, CGS, pubblicata, con relativa motivazione, in data 27 marzo 2019, a mezzo di C.U. n. 083/CFA, con la quale – a seguito dell’accoglimento con rinvio disposto dal Collegio di Garanzia dello Sport con decisione n. 80/2018 del 10 dicembre 2018 – è stata rideterminata in 6 punti la sanzione della penalizzazione in classifica originariamente inflitta, a carico della società istante, dalla medesima CFA FIGC con decisione pubblicata a mezzo di C.U. n. 22/CFA del 22 agosto 2018, che aveva ridotto la sanzione irrogata in primo grado da 15 a 8 punti di penalizzazione (da scontarsi nella s.s. 2018/2019), per la violazione dell’art. 4, comma 2, CGS, a titolo di responsabilità oggettiva, per le condotte contestate, per quanto qui rileva, ai sigg. Fedele Sannella e Francesco Domenico Sannella.

– HA RESPINTO il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 28/2019, presentato, in data 3 aprile 2019, dall’ASD Città di Cosenza Calcio a cinque contro la Associazione C.T. Maestrelli C5, la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Lega Nazionale Dilettanti (LND) e il Comitato Regionale Calabria della FIGC-LND per la riforma, previa adozione di misura cautelare inaudita altera parte ex art. 57, comma 2, lett. d), del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, della delibera della Corte Sportiva d’Appello Territoriale del C.R. Calabria, di cui al C.U. n. 135 del 29 marzo 2019, con la quale la Corte ha rigettato il reclamo proposto dalla medesima ASD Città di Cosenza C5 avverso la delibera del Giudice Sportivo Territoriale del C.R. Calabria del 20 marzo 2019, di cui al C.U. n. 130 del 21 marzo u.s., confermando la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6, per la violazione degli artt. 17, punto 5, lett. a), 18, punto 1, lett. b), e 19, punto 1, lett. c), del CGS FIGC.