Modifiche Principi Informatori Statuti e Regolamenti Leghe

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COMUNICATO UFFICIALE n. 307
Stagione Sportiva 2019/2020
Si trasmette, in allegato, il Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 202/A del 20 Maggio 2020, inerente
l’approvazione delle modifiche ai Principi Informatori degli Statuti e dei Regolamenti delle Leghe,
di cui al Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 131/A dell’11 Dicembre 2019.
PUBBLICATO IN ROMA IL 22 MAGGIO 2020
IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE
(Massimo Ciaccolini) (Cosimo Sibilia)
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 245O
COMUNICATO UFFICIALE N. 202/A
Il Consiglio Federale
– visto il Comunicato Ufficiale n. 131/A dell’11 dicembre 2019, riguardante l’approvazione dei Principi Informatori degli Statuti e dei Regolamenti delle Leghe;
– ravvisata la opportunità di apportare alcune modifiche ai suddetti Principi;
– visto l’art. 27 dello Statuto Federale
d e l i b e r a
di approvare le modifiche ai Principi Informatori degli Statuti e dei Regolamenti delle Leghe, così
come risultanti dall’allegato A) al presente comunicato.
PUBBLICATO IN ROMA IL 20 MAGGIO 2020
IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli
IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina
All. A)
PRINCIPI INFORMATORI DEGLI STATUTI E DEI REGOLAMENTI DELLE LEGHE
ART.1
Natura Giuridica delle Leghe
Le Leghe possono assumere la forma giuridica di associazioni non riconosciute di diritto privato o di associazioni riconosciute con personalità giuridica di diritto privato, fermo restando il potere di commissariamento attribuito alla Federazione dallo Statuto federale.
ART.2
Ordinamento, Statuti e Regolamenti delle Leghe 

1.Le Leghe devono avere un ordinamento interno a base democratica e tutti i loro organi devono avere natura elettiva.
2.Nei propri statuti e regolamenti, le Leghe devono garantire una equilibrata rappresentanza della compagine associativa all’interno dei propri organi, in attuazione dei principi di democraticità e rappresentanza, attraverso appositi meccanismi elettorali.
3.Le Leghe regolano autonomamente – nel rispetto della legge, dei principi ed indirizzi del Coni e della FIGC, dello Statuto federale, dei principi informatori degli statuti e dei regolamenti delle Leghe emanati dalla FIGC – le proprie articolazioni organizzative ed il loro funzionamento.
ART.3
Organi delle Leghe
1.Sono organi delle Leghe Professionistiche: l’Assemblea, il Presidente, il Vice Presidente Vicario, il Consiglio Direttivo, l’Amministratore/Consigliere delegato, il Collegio dei revisori dei conti.

E’ consentito alle Leghe Professionistiche, con più di trenta associate, eleggere altro Vice Presidente, sempre organo di Lega, nonché a quelle con più di venti associate eleggere, in seno al Consiglio Direttivo ed in alternativa all’Amministratore/Consigliere delegato, il Comitato esecutivo.
2.Sono Organi della Lega Nazionale Dilettanti: l’Assemblea, il Presidente, i Vice Presidenti, di cui uno Vicario, il Consiglio Direttivo, il Consiglio di Presidenza, il Collegio dei revisori dei conti.
3.La durata degli organi di Lega è di un quadriennio olimpico ed, alla scadenza, le elezioni devono svolgersi almeno 15 giorni prima della Assemblea elettiva della FIGC.
ART.4
Rapporti tra Federazione e Leghe 1.I rapporti tra Federazione e Leghe si svolgono nel rispetto dei principi di collaborazione e
cooperazione. Le Leghe sono tenute a trasmettere alla FIGC, previa richiesta, copia dei verbali e degli atti dei loro organi.
2.I bilanci consuntivi delle Leghe devono essere sottoposti all’approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio ovvero, quando particolari esigenze lo richiedano e previa comunicazione alla Federazione, entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio.
3.I bilanci consuntivi delle Leghe devono essere inviati tempestivamente alla Federazione dopo l’approvazione e devono essere corredati, per le Leghe Professionistiche, dalla relazione della società di revisione.
4.Alla Federazione è riconosciuto il potere di nominare commissari straordinari o commissari ad acta delle Leghe, nelle ipotesi previste dallo Statuto Federale.
5.In caso di decadenza degli organi direttivi di Lega disposta nell’ambito della procedura di commissariamento, il Collegio dei Revisori dei Conti subentra nella ordinaria amministrazione della Lega fino alla nomina del Commissario o, se precedente, fino al rinnovo delle cariche.
ART.5
Funzioni della Assemblea
1.Alla assemblea delle Leghe Professionistiche competono:
a) l’approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi;
b) le funzioni elettive, la nomina dell’organismo di garanzia previsto dallo statuto federale e la
nomina dei Presidenti e membri d’onore della Lega;
c) la revoca dalle cariche elettive di Lega e di nomina assembleare e la promozione delle
eventuali azioni di responsabilità;
d) la approvazione dello Statuto e dei Regolamenti di Lega e delle loro modifiche;
e) la determinazione della città sede della Lega ed il suo eventuale cambiamento;
f) la determinazione degli eventuali compensi dei soggetti eletti per le cariche di Lega e di nomina assembleare;
g) l’approvazione, la modifica e la revoca delle linee guida per la commercializzazione dei diritti audiovisivi collettivi;
h) la determinazione dei criteri di ripartizione delle risorse economiche collettive, ivi comprese quelle derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi collettivi;
i) le altre funzioni demandate dalla legge.
2.Alla assemblea della Lega Nazionale Dilettanti competono:
a) l’approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi, fatta salva la possibilità di farli approvare al Consiglio direttivo, purché vi sia il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei conti;
b) le funzioni elettive;
c) la revoca dalle cariche elettive di Lega e la promozione delle eventuali azioni di responsabilità;
d) la approvazione dello Statuto di Lega e delle sue modifiche;
e) la determinazione della città sede della Lega ed il suo eventuale cambiamento;
f) le altre funzioni demandate dalla legge.
ART.6
Quorum e Maggioranze assembleari
1.Le assemblee di Lega:
– fino a venti associate sono validamente costituite, in prima convocazione, con la presenza dei 4/5 delle aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, con la presenza dei 2/3 delle aventi diritto di voto.
– da ventuno a 100 associate sono validamente costituite, in prima convocazione, con la presenza dei 4/5 delle aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, con la presenza della metà più uno delle aventi diritto di voto;
– con un numero superiore a cento associate, sono validamente costituite, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno delle aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, con la presenza di 1/3 delle aventi diritto di voto.
2.Per le votazioni, possono essere previste maggioranze qualificate ma, ferme restando le diverse maggioranze richieste dalla legge e di quanto previsto al successivo comma per le Leghe fino a venti associate, le assemblee, almeno dalla terza votazione, devono prevedere l’elezione alle cariche di Lega con il raggiungimento della maggioranza semplice delle aventi diritto di voto per le Leghe da ventuno a trenta associate e della maggioranza semplice dei presenti per le Leghe, con un numero di associate superiore a trenta.
3.Nelle Leghe con un numero di associate fino a venti, per l’elezione alle cariche di Lega, deve essere prevista la maggioranza dei 2/3 delle aventi diritto di voto. In caso di esito infruttuoso delle prime due assemblee elettive, per l’elezione alle cariche di Lega rimaste vacanti, deve essere prevista la maggioranza semplice delle aventi diritto di voto. Fra la prima e la terza assemblea elettiva non possono intercorrere più di 45 giorni.
4.Fermo restando quanto sopra, le Leghe possono individuare modalità di elezione dei propri organi che favoriscano un’ampia e democratica rappresentatività.
ART.7
Consiglio Direttivo
1.Il Consiglio direttivo delle Leghe Professionistiche si compone di un numero dispari di persone, compreso il Presidente, il Vice Presidente e l’Amministratore/Consigliere delegato, da cinque a sette per le Leghe fino a venti associate, da cinque a nove per le Leghe da ventuno a 30 associate, da cinque ad undici, per le Leghe che hanno più di trenta associate.
2.I componenti del Consiglio Direttivo delle Leghe Professionistiche, almeno per 1/3, devono essere indipendenti ovvero non possono avere alcun rapporto a qualsiasi titolo con società appartenente alla Lega interessata e ad altra Lega Professionistica. Fermo quanto sopra, nelle Leghe Professionistiche il requisito di indipendenza è in ogni caso richiesto per il Presidente,  l’Amministratore/Consigliere delegato. Restano salve le eventuali altre incompatibilità previste da altre norme federali.
3.Il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti è composto dal Presidente, dai Vicepresidenti in numero non superiore a quattro, ivi compreso il Vicario, dai Presidenti dei Comitati Regionali, dai Presidenti dei Comitati Provinciali autonomi di Trento e Bolzano e dal
Presidente della Divisione calcio a cinque.
ART.8
Presidente
1.Il Presidente ha la rappresentanza legale della Lega, presiede l’Assemblea, il Consiglio Direttivo nonché, ove previsti, il Comitato Esecutivo ed il Consiglio di Presidenza e cura i rapporti con gli organismi calcistici e con le istituzioni.
2. Le assemblee delle Leghe, con più di trenta associate, possono essere presiedute da persona diversa dal Presidente, nominata dalla stessa assemblea.
ART.9
Amministratore/ Consigliere Delegato delle Leghe Professionistiche 1.All’Amministratore/Consigliere delegato sono attribuite le funzioni gestionali, amministrative ed economiche della Lega, necessarie ed utili per la generale, ordinaria e corrente attività di
conduzione della stessa.
2.L’Amministratore/Consigliere delegato struttura e sovrintende alla organizzazione generale dei servizi e degli uffici della Lega e ne dirige il personale, predispone il bilancio preventivo e consuntivo, dirige le attività economiche e commerciali della Lega. L’Amministratore/Consigliere delegato esercita i poteri in coerenza con quanto previsto dal bilancio preventivo approvato.
ART.10
Il Collegio dei Revisori
1.Il Collegio dei Revisori delle Leghe deve essere composto da un Presidente, da due revisori effettivi e da due supplenti iscritti al Registro dei Revisori Contabili.
2.La loro carica è incompatibile con qualsiasi altro incarico svolto, in modo diretto e/o indiretto in favore del Coni, di istituzioni calcistiche o di società calcistiche associate alla Lega interessata e, per la Lega Nazionale Dilettanti, anche con qualsiasi incarico svolto presso società di altre Leghe.
3.Il Collegio dei revisori vigila sull’osservanza delle disposizioni federali, dello statuto e dei Regolamenti di Lega, sul rispetto dei principi di buona amministrazione e sulla regolarità contabile e di gestione.
ART. 11
Direttore Generale e/o Segretario Generale
1.Nelle Leghe Professionistiche, l’Amministratore/Consigliere delegato – ovvero il Comitato Esecutivo, ove previsto – può decidere di avvalersi nell’esercizio delle funzioni di un Direttore generale e/o di un Segretario generale.
2.Il Direttore generale e/o il Segretario generale sono nominati dal Consiglio Direttivo su proposta dell’Amministratore/Consigliere delegato ovvero su proposta del Presidente, ove previsto il Comitato Esecutivo.
3.Nella Lega Nazionale Dilettanti, il Presidente nomina il Segretario generale.
ART. 12
Consiglieri federali
1.I consiglieri federali in rappresentanza delle Leghe, eccezion fatta per i membri di diritto, devono essere eletti separatamente per ciascuna Lega in occasione della assemblea federale elettiva e prima delle votazioni relative alla elezione del Presidente Federale.
2.La Lega Nazionale Dilettanti deve garantire, fra i suoi consiglieri federali, la presenza di componenti di genere diverso da quello della maggioranza in misura non inferiore a due 

3.La votazione avviene con espressione di preferenze ridotte di una o più unità rispetto al numero degli eleggibili, se questi non superano i quattro e ridotte di due o più unità rispetto al numero degli eleggibili, se questi non superano gli otto. Risultano eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti.
4.In caso di dimissioni o di decadenza di consiglieri federali in rappresentanza delle Leghe, diversi dai membri di diritto, tale da non dar luogo alla decadenza dell’intero Consiglio Federale, l’integrazione avviene ad opera dello stesso Consiglio Federale con i primi dei non eletti, sempre che questi abbiano riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall’ultimo degli eletti. In assenza di detta condizione, si procede con la elezione nella prima assemblea utile riservata alla Lega interessata.
5.Ai fini della elezione alla carica di consigliere federale, gli interessati devono:
a) essere in regola con il tesseramento alla data di presentazione della candidatura;
b) essere in possesso dei requisiti stabiliti dal Coni per i componenti dei suoi organi elettivi e di
nomina, nonché dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dal Consiglio Nazionale del Coni per il Presidente e per i Consiglieri federali;
c) essere in possesso dei requisiti stabiliti dallo Statuto federale per i consiglieri federali.
6.Restano ferme le incompatibilità previste dallo Statuto Federale.
ART.13
Organo di garanzia nelle assemblee
1.Lo svolgimento delle operazioni di verifica poteri nelle assemblee delle Leghe deve essere affidata ad un organo di giustizia federale.
ART. 14
Cognizione delle controversie
La cognizione delle controversie concernenti le delibere delle assemblee e degli altri organi di Lega deve essere devoluta ai competenti organi di Giustizia sportiva.
Norma Transitoria
Le Leghe, devono adeguare i loro Statuti e Regolamenti ai principi informatori approvati dal Consiglio Federale, allo statuto federale, ad ogni norma di legge e del Coni entro il 31 dicembre 2020, ed in ogni caso dovranno procedere all’adeguamento, prima della suddetta scadenza, qualora si rendesse necessaria indire la elezione dei consiglieri federali, per vacanza della medesima carica.
Restano in vigore per la Lega Nazionale Professionisti di Serie B, i principi informatori previsti per le Leghe con più di venti associate, già recepiti alla data dell’11 dicembre 2019.