{"id":11581,"date":"2020-05-22T18:41:02","date_gmt":"2020-05-22T16:41:02","guid":{"rendered":"http:\/\/www.rosanerosiamonoi.it\/palermocalcio\/?p=11581"},"modified":"2020-05-22T18:41:05","modified_gmt":"2020-05-22T16:41:05","slug":"modifiche-principi-informatori-statuti-e-regolamenti-leghe","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.rosanerosiamonoi.it\/palermocalcio\/2020\/05\/22\/modifiche-principi-informatori-statuti-e-regolamenti-leghe\/","title":{"rendered":"Modifiche Principi Informatori Statuti e Regolamenti Leghe"},"content":{"rendered":"<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong><a href=\"http:\/\/www.rosanerosiamonoi.it\/palermocalcio\/2020\/05\/22\/modifiche-principi-informatori-statuti-e-regolamenti-leghe\/lnd_logo_2019\/\" rel=\"attachment wp-att-11582\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"aligncenter  wp-image-11582\" src=\"http:\/\/www.rosanerosiamonoi.it\/palermocalcio\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/LND_Logo_2019-491x520.png\" alt=\"\" width=\"279\" height=\"295\" srcset=\"http:\/\/www.rosanerosiamonoi.it\/palermocalcio\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/LND_Logo_2019-491x520.png 491w, http:\/\/www.rosanerosiamonoi.it\/palermocalcio\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/LND_Logo_2019-640x678.png 640w, http:\/\/www.rosanerosiamonoi.it\/palermocalcio\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/LND_Logo_2019.png 685w\" sizes=\"(max-width: 279px) 100vw, 279px\" \/><\/a>COMUNICATO UFFICIALE n. 307<br \/>\nStagione Sportiva 2019\/2020<br \/>\nSi trasmette, in allegato, il Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 202\/A del 20 Maggio 2020, inerente<br \/>\nl\u2019<em>approvazione delle modifiche ai Principi Informatori degli Statuti e dei Regolamenti delle Leghe<\/em>,<br \/>\ndi cui al Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 131\/A dell\u201911 Dicembre 2019.<br \/>\nPUBBLICATO IN ROMA IL 22 MAGGIO 2020<br \/>\nIL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE<br \/>\n(Massimo Ciaccolini) (Cosimo Sibilia)<br \/>\nFEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO<br \/>\n00198 ROMA &#8211; VIA GREGORIO ALLEGRI, 14<br \/>\nCASELLA POSTALE 245O<br \/>\nCOMUNICATO UFFICIALE N. 202\/A<br \/>\nIl Consiglio Federale<br \/>\n&#8211; visto il Comunicato Ufficiale n. 131\/A dell\u201911 dicembre 2019, riguardante l\u2019approvazione dei\u00a0Principi Informatori degli Statuti e dei Regolamenti delle Leghe;<br \/>\n&#8211; ravvisata la opportunit\u00e0 di apportare alcune modifiche ai suddetti Principi;<br \/>\n&#8211; visto l\u2019art. 27 dello Statuto Federale<br \/>\nd e l i b e r a<br \/>\ndi approvare le modifiche ai Principi Informatori degli Statuti e dei Regolamenti delle Leghe, cos\u00ec<br \/>\ncome risultanti dall\u2019allegato A) al presente comunicato.<br \/>\nPUBBLICATO IN ROMA IL 20 MAGGIO 2020<br \/>\nIL SEGRETARIO GENERALE<br \/>\nMarco Brunelli<br \/>\nIL PRESIDENTE<br \/>\nGabriele Gravina<br \/>\nAll. A)<br \/>\nPRINCIPI INFORMATORI DEGLI STATUTI E DEI REGOLAMENTI DELLE LEGHE<br \/>\nART.1<br \/>\nNatura Giuridica delle Leghe<br \/>\nLe Leghe possono assumere la forma giuridica di associazioni non riconosciute di diritto privato o\u00a0di associazioni riconosciute con personalit\u00e0 giuridica di diritto privato, fermo restando il potere di\u00a0commissariamento attribuito alla Federazione dallo Statuto federale.<br \/>\nART.2<br \/>\nOrdinamento, Statuti e Regolamenti delle Leghe\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>1.Le Leghe devono avere un ordinamento interno a base democratica e tutti i loro organi devono\u00a0avere natura elettiva.<br \/>\n2.Nei propri statuti e regolamenti, le Leghe devono garantire una equilibrata rappresentanza della\u00a0compagine associativa all&#8217;interno dei propri organi, in attuazione dei principi di democraticit\u00e0 e\u00a0rappresentanza, attraverso appositi meccanismi elettorali.<br \/>\n3.Le Leghe regolano autonomamente &#8211; nel rispetto della legge, dei principi ed indirizzi del Coni e\u00a0della FIGC, dello Statuto federale, dei principi informatori degli statuti e dei regolamenti delle\u00a0Leghe emanati dalla FIGC &#8211; le proprie articolazioni organizzative ed il loro funzionamento.<br \/>\nART.3<br \/>\nOrgani delle Leghe<br \/>\n1.Sono organi delle Leghe Professionistiche: l\u2019Assemblea, il Presidente, il Vice Presidente Vicario,\u00a0il Consiglio Direttivo, l\u2019Amministratore\/Consigliere delegato, il Collegio dei revisori dei conti. <\/strong><\/p>\n<p><strong>E\u2019\u00a0consentito alle Leghe Professionistiche, con pi\u00f9 di trenta associate, eleggere altro Vice Presidente,\u00a0sempre organo di Lega, nonch\u00e9 a quelle con pi\u00f9 di venti associate eleggere, in seno al Consiglio\u00a0Direttivo ed in alternativa all\u2019Amministratore\/Consigliere delegato, il Comitato esecutivo.<br \/>\n2.Sono Organi della Lega Nazionale Dilettanti: l\u2019Assemblea, il Presidente, i Vice Presidenti, di cui\u00a0uno Vicario, il Consiglio Direttivo, il Consiglio di Presidenza, il Collegio dei revisori dei conti.<br \/>\n3.La durata degli organi di Lega \u00e8 di un quadriennio olimpico ed, alla scadenza, le elezioni\u00a0devono svolgersi almeno 15 giorni prima della Assemblea elettiva della FIGC.<br \/>\nART.4<br \/>\nRapporti tra Federazione e Leghe\u00a01.I rapporti tra Federazione e Leghe si svolgono nel rispetto dei principi di collaborazione e<br \/>\ncooperazione. Le Leghe sono tenute a trasmettere alla FIGC, previa richiesta, copia dei verbali e\u00a0degli atti dei loro organi.<br \/>\n2.I bilanci consuntivi delle Leghe devono essere sottoposti all\u2019approvazione entro centoventi giorni\u00a0dalla chiusura dell\u2019esercizio ovvero, quando particolari esigenze lo richiedano e previa\u00a0comunicazione alla Federazione, entro centottanta giorni dalla chiusura dell\u2019esercizio.<br \/>\n3.I bilanci consuntivi delle Leghe devono essere inviati tempestivamente alla Federazione dopo\u00a0l\u2019approvazione e devono essere corredati, per le Leghe Professionistiche, dalla relazione della societ\u00e0 di revisione.<br \/>\n4.Alla Federazione \u00e8 riconosciuto il potere di nominare commissari straordinari o commissari ad\u00a0acta delle Leghe, nelle ipotesi previste dallo Statuto Federale.<br \/>\n5.In caso di decadenza degli organi direttivi di Lega disposta nell\u2019ambito della procedura di\u00a0commissariamento, il Collegio dei Revisori dei Conti subentra nella ordinaria amministrazione\u00a0della Lega fino alla nomina del Commissario o, se precedente, fino al rinnovo delle cariche.<br \/>\nART.5<br \/>\nFunzioni della Assemblea<br \/>\n1.Alla assemblea delle Leghe Professionistiche competono:<br \/>\na) l\u2019approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi;<br \/>\nb) le funzioni elettive, la nomina dell\u2019organismo di garanzia previsto dallo statuto federale e la<br \/>\nnomina dei Presidenti e membri d\u2019onore della Lega;<br \/>\nc) la revoca dalle cariche elettive di Lega e di nomina assembleare e la promozione delle<br \/>\neventuali azioni di responsabilit\u00e0;<br \/>\nd) la approvazione dello Statuto e dei Regolamenti di Lega e delle loro modifiche;<br \/>\ne) la determinazione della citt\u00e0 sede della Lega ed il suo eventuale cambiamento;<br \/>\nf) la determinazione degli eventuali compensi dei soggetti eletti per le cariche di Lega e di\u00a0nomina assembleare;<br \/>\ng) l\u2019approvazione, la modifica e la revoca delle linee guida per la commercializzazione dei diritti\u00a0audiovisivi collettivi;<br \/>\nh) la determinazione dei criteri di ripartizione delle risorse economiche collettive, ivi comprese quelle derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi collettivi;<br \/>\ni) le altre funzioni demandate dalla legge.<br \/>\n2.Alla assemblea della Lega Nazionale Dilettanti competono:<br \/>\na) l\u2019approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi, fatta salva la possibilit\u00e0 di farli approvare\u00a0al Consiglio direttivo, purch\u00e9 vi sia il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei conti;<br \/>\nb) le funzioni elettive;<br \/>\nc) la revoca dalle cariche elettive di Lega e la promozione delle eventuali azioni di responsabilit\u00e0;<br \/>\nd) la approvazione dello Statuto di Lega e delle sue modifiche;<br \/>\ne) la determinazione della citt\u00e0 sede della Lega ed il suo eventuale cambiamento;<br \/>\nf) le altre funzioni demandate dalla legge.<br \/>\nART.6<br \/>\nQuorum e Maggioranze assembleari<br \/>\n1.Le assemblee di Lega:<br \/>\n&#8211; fino a venti associate sono validamente costituite, in prima convocazione, con la presenza\u00a0dei 4\/5 delle aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, con la presenza dei 2\/3 delle\u00a0aventi diritto di voto.<br \/>\n&#8211; da ventuno a 100 associate sono validamente costituite, in prima convocazione, con la\u00a0presenza dei 4\/5 delle aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, con la presenza della\u00a0met\u00e0 pi\u00f9 uno delle aventi diritto di voto;<br \/>\n&#8211; con un numero superiore a cento associate, sono validamente costituite, in prima\u00a0convocazione, con la presenza della met\u00e0 pi\u00f9 uno delle aventi diritto di voto e, in seconda\u00a0convocazione, con la presenza di 1\/3 delle aventi diritto di voto.<br \/>\n2.Per le votazioni, possono essere previste maggioranze qualificate ma, ferme restando le diverse\u00a0maggioranze richieste dalla legge e di quanto previsto al successivo comma per le Leghe fino a\u00a0venti associate, le assemblee, almeno dalla terza votazione, devono prevedere l\u2019elezione alle\u00a0cariche di Lega con il raggiungimento della maggioranza semplice delle aventi diritto di voto per le Leghe da ventuno a trenta associate e della maggioranza semplice dei presenti per le Leghe, con\u00a0un numero di associate superiore a trenta.<br \/>\n3.Nelle Leghe con un numero di associate fino a venti, per l\u2019elezione alle cariche di Lega, deve\u00a0essere prevista la maggioranza dei 2\/3 delle aventi diritto di voto. In caso di esito infruttuoso delle\u00a0prime due assemblee elettive, per l\u2019elezione alle cariche di Lega rimaste vacanti, deve essere\u00a0prevista la maggioranza semplice delle aventi diritto di voto. Fra la prima e la terza assemblea\u00a0elettiva non possono intercorrere pi\u00f9 di 45 giorni.<br \/>\n4.Fermo restando quanto sopra, le Leghe possono individuare modalit\u00e0 di elezione dei propri organi\u00a0che favoriscano un\u2019ampia e democratica rappresentativit\u00e0.<br \/>\nART.7<br \/>\nConsiglio Direttivo<br \/>\n1.Il Consiglio direttivo delle Leghe Professionistiche si compone di un numero dispari di persone,\u00a0compreso il Presidente, il Vice Presidente e l\u2019Amministratore\/Consigliere delegato, da cinque a\u00a0sette per le Leghe fino a venti associate, da cinque a nove per le Leghe da ventuno a 30 associate,\u00a0da cinque ad undici, per le Leghe che hanno pi\u00f9 di trenta associate.<br \/>\n2.I componenti del Consiglio Direttivo delle Leghe Professionistiche, almeno per 1\/3, devono\u00a0essere indipendenti ovvero non possono avere alcun rapporto a qualsiasi titolo con societ\u00e0\u00a0appartenente alla Lega interessata e ad altra Lega Professionistica. Fermo quanto sopra, nelle Leghe\u00a0Professionistiche il requisito di indipendenza \u00e8 in ogni caso richiesto per il Presidente,\u00a0 l\u2019Amministratore\/Consigliere delegato. Restano salve le eventuali altre incompatibilit\u00e0 previste da\u00a0altre norme federali.<br \/>\n3.Il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti \u00e8 composto dal Presidente, dai\u00a0Vicepresidenti in numero non superiore a quattro, ivi compreso il Vicario, dai Presidenti dei\u00a0Comitati Regionali, dai Presidenti dei Comitati Provinciali autonomi di Trento e Bolzano e dal<br \/>\nPresidente della Divisione calcio a cinque.<br \/>\nART.8<br \/>\nPresidente<br \/>\n1.Il Presidente ha la rappresentanza legale della Lega, presiede l\u2019Assemblea, il Consiglio Direttivo\u00a0nonch\u00e9, ove previsti, il Comitato Esecutivo ed il Consiglio di Presidenza e cura i rapporti con gli\u00a0organismi calcistici e con le istituzioni.<br \/>\n2. Le assemblee delle Leghe, con pi\u00f9 di trenta associate, possono essere presiedute da persona\u00a0diversa dal Presidente, nominata dalla stessa assemblea.<br \/>\nART.9<br \/>\nAmministratore\/ Consigliere Delegato delle Leghe Professionistiche\u00a01.All\u2019Amministratore\/Consigliere delegato sono attribuite le funzioni gestionali, amministrative ed\u00a0economiche della Lega, necessarie ed utili per la generale, ordinaria e corrente attivit\u00e0 di<br \/>\nconduzione della stessa.<br \/>\n2.L\u2019Amministratore\/Consigliere delegato struttura e sovrintende alla organizzazione generale dei\u00a0servizi e degli uffici della Lega e ne dirige il personale, predispone il bilancio preventivo e\u00a0consuntivo, dirige le attivit\u00e0 economiche e commerciali della Lega. L\u2019Amministratore\/Consigliere\u00a0delegato esercita i poteri in coerenza con quanto previsto dal bilancio preventivo approvato.<br \/>\nART.10<br \/>\nIl Collegio dei Revisori<br \/>\n1.Il Collegio dei Revisori delle Leghe deve essere composto da un Presidente, da due revisori\u00a0effettivi e da due supplenti iscritti al Registro dei Revisori Contabili.<br \/>\n2.La loro carica \u00e8 incompatibile con qualsiasi altro incarico svolto, in modo diretto e\/o indiretto in\u00a0favore del Coni, di istituzioni calcistiche o di societ\u00e0 calcistiche associate alla Lega interessata e,\u00a0per la Lega Nazionale Dilettanti, anche con qualsiasi incarico svolto presso societ\u00e0 di altre Leghe.<br \/>\n3.Il Collegio dei revisori vigila sull\u2019osservanza delle disposizioni federali, dello statuto e dei\u00a0Regolamenti di Lega, sul rispetto dei principi di buona amministrazione e sulla regolarit\u00e0 contabile\u00a0e di gestione.<br \/>\nART. 11<br \/>\nDirettore Generale e\/o Segretario Generale<br \/>\n1.Nelle Leghe Professionistiche, l\u2019Amministratore\/Consigliere delegato &#8211; ovvero il Comitato\u00a0Esecutivo, ove previsto &#8211; pu\u00f2 decidere di avvalersi nell\u2019esercizio delle funzioni di un Direttore\u00a0generale e\/o di un Segretario generale.<br \/>\n2.Il Direttore generale e\/o il Segretario generale sono nominati dal Consiglio Direttivo su proposta\u00a0dell\u2019Amministratore\/Consigliere delegato ovvero su proposta del Presidente, ove previsto il\u00a0Comitato Esecutivo.<br \/>\n3.Nella Lega Nazionale Dilettanti, il Presidente nomina il Segretario generale.<br \/>\nART. 12<br \/>\nConsiglieri federali<br \/>\n1.I consiglieri federali in rappresentanza delle Leghe, eccezion fatta per i membri di diritto, devono\u00a0essere eletti separatamente per ciascuna Lega in occasione della assemblea federale elettiva e prima delle votazioni relative alla elezione del Presidente Federale.<br \/>\n2.La Lega Nazionale Dilettanti deve garantire, fra i suoi consiglieri federali, la presenza di\u00a0componenti di genere diverso da quello della maggioranza in misura non inferiore a due\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>3.La votazione avviene con espressione di preferenze ridotte di una o pi\u00f9 unit\u00e0 rispetto al numero\u00a0degli eleggibili, se questi non superano i quattro e ridotte di due o pi\u00f9 unit\u00e0 rispetto al numero degli\u00a0eleggibili, se questi non superano gli otto. Risultano eletti coloro che ottengono il maggior numero\u00a0di voti.<br \/>\n4.In caso di dimissioni o di decadenza di consiglieri federali in rappresentanza delle Leghe, diversi\u00a0dai membri di diritto, tale da non dar luogo alla decadenza dell\u2019intero Consiglio Federale,\u00a0l\u2019integrazione avviene ad opera dello stesso Consiglio Federale con i primi dei non eletti, sempre\u00a0che questi abbiano riportato almeno la met\u00e0 dei voti conseguiti dall\u2019ultimo degli eletti. In assenza\u00a0di detta condizione, si procede con la elezione nella prima assemblea utile riservata alla Lega\u00a0interessata.<br \/>\n5.Ai fini della elezione alla carica di consigliere federale, gli interessati devono:<br \/>\na) essere in regola con il tesseramento alla data di presentazione della candidatura;<br \/>\nb) essere in possesso dei requisiti stabiliti dal Coni per i componenti dei suoi organi elettivi e di<br \/>\nnomina, nonch\u00e9 dei requisiti di onorabilit\u00e0 e professionalit\u00e0 stabiliti dal Consiglio Nazionale del\u00a0Coni per il Presidente e per i Consiglieri federali;<br \/>\nc) essere in possesso dei requisiti stabiliti dallo Statuto federale per i consiglieri federali.<br \/>\n6.Restano ferme le incompatibilit\u00e0 previste dallo Statuto Federale.<br \/>\nART.13<br \/>\nOrgano di garanzia nelle assemblee<br \/>\n1.Lo svolgimento delle operazioni di verifica poteri nelle assemblee delle Leghe deve essere\u00a0affidata ad un organo di giustizia federale.<br \/>\nART. 14<br \/>\nCognizione delle controversie<br \/>\nLa cognizione delle controversie concernenti le delibere delle assemblee e degli altri organi di Lega\u00a0deve essere devoluta ai competenti organi di Giustizia sportiva.<br \/>\nNorma Transitoria<br \/>\nLe Leghe, devono adeguare i loro Statuti e Regolamenti ai principi informatori approvati dal\u00a0Consiglio Federale, allo statuto federale, ad ogni norma di legge e del Coni entro il 31 dicembre\u00a02020, ed in ogni caso dovranno procedere all\u2019adeguamento, prima della suddetta scadenza, qualora\u00a0si rendesse necessaria indire la elezione dei consiglieri federali, per vacanza della medesima carica.<br \/>\nRestano in vigore per la Lega Nazionale Professionisti di Serie B, i principi informatori previsti per\u00a0le Leghe con pi\u00f9 di venti associate, gi\u00e0 recepiti alla data dell\u201911 dicembre 2019.<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>&nbsp; COMUNICATO UFFICIALE n. 307 Stagione Sportiva 2019\/2020 Si trasmette, in allegato, il Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 202\/A del 20 Maggio 2020, inerente l\u2019approvazione delle modifiche ai Principi Informatori degli Statuti e dei Regolamenti delle Leghe, di cui al Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 131\/A dell\u201911 Dicembre 2019. 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