{"id":8891,"date":"2019-05-13T18:15:20","date_gmt":"2019-05-13T16:15:20","guid":{"rendered":"http:\/\/www.rosanerosiamonoi.it\/palermocalcio\/?p=8891"},"modified":"2019-05-15T18:28:20","modified_gmt":"2019-05-15T16:28:20","slug":"la-sentenza-completa-palermo-in-c-inammissibile-deferimento-zamparini","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.rosanerosiamonoi.it\/palermocalcio\/2019\/05\/13\/la-sentenza-completa-palermo-in-c-inammissibile-deferimento-zamparini\/","title":{"rendered":"La sentenza completa. Palermo in C, inammissibile deferimento Zamparini"},"content":{"rendered":"<p><a href=\"http:\/\/www.rosanerosiamonoi.it\/palermocalcio\/2019\/05\/10\/palermo-udienza-verso-limprocedibilita\/tribunale-federale-nazionale-622x400-2-3\/\" rel=\"attachment wp-att-8867\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" src=\"http:\/\/www.rosanerosiamonoi.it\/palermocalcio\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/tribunale-federale-nazionale-622x400-2-2-520x321.jpg\" alt=\"\" width=\"520\" height=\"321\" class=\"aligncenter size-medium wp-image-8867\" srcset=\"http:\/\/www.rosanerosiamonoi.it\/palermocalcio\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/tribunale-federale-nazionale-622x400-2-2-520x321.jpg 520w, http:\/\/www.rosanerosiamonoi.it\/palermocalcio\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/tribunale-federale-nazionale-622x400-2-2-768x474.jpg 768w, http:\/\/www.rosanerosiamonoi.it\/palermocalcio\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/tribunale-federale-nazionale-622x400-2-2-640x395.jpg 640w, http:\/\/www.rosanerosiamonoi.it\/palermocalcio\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/tribunale-federale-nazionale-622x400-2-2.jpg 905w\" sizes=\"(max-width: 520px) 100vw, 520px\" \/><\/a><\/p>\n<p>Il comunicato ufficiale integrale :<\/p>\n<p>FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO<br \/>\n00198 ROMA \u2013 VIA GREGORIO ALLEGRI, 14<br \/>\nCASELLA POSTALE 2450<br \/>\nTRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE \u2013 SEZIONE DISCIPLINARE<br \/>\nCOMUNICATO UFFICIALE N. 63\/TFN \u2013 Sezione Disciplinare<br \/>\n(2018\/2019)<br \/>\nIl Tribunale Federale Nazionale \u2013 Sezione Disciplinare, costituito dal Dr. Cesare Mastrocola \u2013<br \/>\nPresidente; dall\u2019Avv. Amedeo Citarella, dal Dr. Pierpaolo Grasso, dall\u2019Avv. Valentina Ramella,<br \/>\ndall\u2019Avv. Sergio Quirino Valente \u2013 Componenti; con l\u2019assistenza del Dr. Paolo Fabricatore \u2013<br \/>\nRappresentante AIA; del Dr. Salvatore Floriddia \u2013 Segretario, con la collaborazione della sig.ra<br \/>\nPaola Anzellotti, si \u00e8 riunito il giorno 10.5.2019 e ha assunto le seguenti decisioni:<br \/>\n\u201c\u201d<br \/>\n(244) \u2013 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ZAMPARINI MAURIZIO<br \/>\n(all\u2019epoca dei fatti Presidente del CdA della Societ\u00e0 US Citt\u00e0 di Palermo Spa sino al 7 marzo 2017<br \/>\ne, successivamente, Consigliere del Consiglio di Amministrazione della Societ\u00e0 US Citt\u00e0 di<br \/>\nPalermo Spa sino al 3 maggio 2018), GIAMMARVA GIOVANNI (all\u2019epoca dei fatti Presidente del<br \/>\nCdA della Societ\u00e0 US Citt\u00e0 di Palermo Spa dall\u20198 novembre 2017 all\u20198 agosto 2018), MOROSI<br \/>\nANASTASIO (all\u2019epoca dei fatti Presidente del Collegio Sindacale della Societ\u00e0 US Citt\u00e0 di<br \/>\nPalermo Spa) SOCIET\u00c0 US CITT\u00c0 DI PALERMO SPA \u2013 (nota n. 12055\/816 pf18-19 GP\/GC\/blp del<br \/>\n29.4.2019).<br \/>\nIl deferimento<br \/>\nCon provvedimento n. 12055\/816pf18-19\/GP\/GC\/blp del 29 aprile 2019 il Procuratore Federale<br \/>\ne il Procuratore Federale Aggiunto hanno deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione<br \/>\nDisciplinare:<br \/>\nZamparini Maurizio, all\u2019epoca dei fatti Presidente del Consiglio di Amministrazione della societ?<br \/>\nUS Citt\u00e0 di Palermo Spa;<br \/>\nMorosi Anastasio, all\u2019epoca dei fatti Presidente del Collegio sindacale della societ\u00e0 US Citt\u00e0 di<br \/>\nPalermo Spa, autore di apposita relazione di stima sulla valutazione del marchio e sul valore<br \/>\ndell\u2019azienda, conferita nella societ\u00e0 Mepal Srl:<br \/>\n1) violazione dei doveri di lealt\u00e0, correttezza e probit\u00e0, nonch\u00e9 dell\u2019obbligo di osservanza delle<br \/>\nnorme federali in materia di contabilit\u00e0 e bilancio, di cui all\u2019art. 1Bis, comma 1 del Codice della<br \/>\nGiustizia Sportiva e dell\u2019art. 84, commi 1 e 3, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.<br \/>\n(NOIF) e della disposizione di cui all\u2019art. 2621 c.c., per avere pi\u00f9 precisamente:<br \/>\nal fine di conseguire un ingiusto profitto consistente nella rappresentazione di un patrimonio<br \/>\nnetto societario superiore a quello reale (cfr. Consulenza Tecnica del Pubblico Ministero nella<br \/>\nrelazione del 20\/10\/2017 e del 13\/12\/2017), anche al fine di sottrarsi agli obblighi di<br \/>\nricapitalizzazione di cui all\u2019art. 2446 c.c., esposto nel bilancio al 30.6.2014, in modo<br \/>\nconcretamente idoneo ad indurre altri in errore, i seguenti fatti materiali rilevanti:<br \/>\n2<br \/>\nFederazione Italiana Giuoco Calcio \u2013 Tribunale Federale Nazionale \u2013 Sez. Disciplinare SS 2018\/2019<br \/>\n\u2013 nella voce dello stato patrimoniale \u201cPartecipazioni in imprese controllate\u201d, riportavano un<br \/>\nvalore della partecipazione in Mepal Srl di 18.053.664,00 euro (incrementato rispetto all\u2019anno<br \/>\nprima di 17.000.000,00 euro, in virt\u00f9 del conferimento di azienda del 26.6.14, come da apposita<br \/>\nrelazione di stima del M.A.), a fronte di un valore effettivo di 12.509.000,00 euro, con una<br \/>\ndifferenza pari dunque a 5.544.644,00 euro;<br \/>\n\u2013 iscrivevano nello stato patrimoniale una \u201criserva straordinaria\u201d da conferimento pari a<br \/>\n25.150.190,71 euro, sopravvalutata per 5.544.644,00 euro; cos\u00ec riportando un patrimonio netto<br \/>\ndella societ\u00e0 pari a 10.966.847,00 euro, superiore di 5.544.644,00 rispetto a quello reale.<br \/>\n1B) la societ\u00e0 US Citt\u00e0 Di Palermo Spa, ai sensi dell\u2019art.4, comma 1, CGS, per responsabilit?<br \/>\ndiretta per i comportamenti posti in essere da Zamparini Maurizio e, ai sensi dell\u2019art. 4, comma<br \/>\n2, CGS, per responsabilit\u00e0 oggettiva per i comportamenti posti in essere da Morosi Anastasio,<br \/>\ncondotte tutte descritte nel capo che precede.<br \/>\n2) violazione dei doveri di lealt\u00e0, correttezza e probit\u00e0, nonch\u00e9 dell\u2019obbligo di osservanza delle<br \/>\nnorme federali in materia di contabilit\u00e0 e bilancio, di cui all\u2019art. 1Bis, comma 1, del Codice della<br \/>\nGiustizia Sportiva e dell\u2019art. 84, commi 1 e 3, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.<br \/>\n(NOIF) e della disposizione di cui all\u2019art. 2621 c. c., per avere pi\u00f9 precisamente:<br \/>\nal fine di conseguire un ingiusto profitto consistente nella rappresentazione di un patrimonio<br \/>\nnetto societario superiore a quello reale (cfr. Consulenza Tecnica del Pubblico Ministero nella<br \/>\nrelazione del 20\/10\/2017 e del 13\/12\/2017), anche al fine di sottrarsi agli obblighi di<br \/>\nricapitalizzazione di cui all\u2019art. 2446 c.c., esposto nel bilancio al 30.6.2015, in modo<br \/>\nconcretamente idoneo ad indurre altri in errore, i seguenti fatti materiali rilevanti:<br \/>\na) nella voce dello stato patrimoniale \u201cPartecipazioni in imprese controllate\u201d, riportavano un<br \/>\nvalore della partecipazione nella Mepal Srl pari a 18.053.664,00 euro a fronte di un valore<br \/>\neffettivo di 14.156.000,00 euro, con una differenza pari dunque a 3.897.664,00 euro;<br \/>\nb) iscrivevano nello stato patrimoniale \u201ccrediti per imposte anticipate\u201d per un valore pari a<br \/>\n5.500.000,00 euro, in violazione del principio contabile OIC 25, stante l\u2019impossibilit\u00e0 di<br \/>\nipotizzare futuri redditi imponibili idonei a recuperare le imposte anticipate e, al fine di<br \/>\ngiustificare tale iscrizione, nella Nota Integrativa al bilancio dichiaravano falsamente che \u201cla<br \/>\nsociet\u00e0 ha calcolato le imposte anticipate di euro 5.500.000 sulle perdite pregresse. Le attivit?<br \/>\nper imposte anticipate sono state rilevate poich\u00e9 esiste la ragionevole certezza dell\u2019esistenza<br \/>\nnegli esercizi futuri di un reddito imponibile. (\u2026) Sulla base dei redditi imponibili previsti nei<br \/>\nprossimi esercizi la societ\u00e0 considera prudente non procedere all\u2019iscrizione di ulteriori crediti<br \/>\nper imposte anticipate\u201d, cos\u00ec riportando un patrimonio netto pari a euro 10.966.847,00<br \/>\nsuperiore di 9.937.664,00 euro rispetto a quello reale, pari a soli 135.712,00 euro.<br \/>\n2B) la societ\u00e0 US Citt\u00e0 Di Palermo Spa, ai sensi dell\u2019art.4, comma 1, CGS, per responsabilit?<br \/>\ndiretta per i comportamenti posti in essere da Zamparini Maurizio e, ai sensi dell\u2019art.4, comma<br \/>\n2, CGS, per responsabilit\u00e0 oggettiva per i comportamenti posti in essere da Morosi Anastasio,<br \/>\ncondotte tutte descritte nel capo che precede.<br \/>\n3) violazione dei doveri di lealt\u00e0, correttezza e probit\u00e0, nonch\u00e9 dell\u2019obbligo di osservanza delle<br \/>\nnorme federali in materia di contabilit\u00e0 e bilancio, di cui all\u2019art. 1Bis, comma 1, del Codice della<br \/>\nGiustizia Sportiva e dell\u2019art.84, commi 1 e 3, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.<br \/>\n3<br \/>\nFederazione Italiana Giuoco Calcio \u2013 Tribunale Federale Nazionale \u2013 Sez. Disciplinare SS 2018\/2019<br \/>\n(NOIF) e della disposizione di cui all\u2019art. 2621 c. c., per avere, in concorso con B.A., soggetto non<br \/>\ntesserato, quale procuratore speciale della venditrice US Citt\u00e0 di Palermo Spa intervenuto nella<br \/>\nstipula del contratto datato 30.6.2016 di vendita delle quote di partecipazione nella Mepal Srl.,<br \/>\nin favore della Alyssa s.a. (unitamente a S.D., soggetto non tesserato, intervenuto anche in<br \/>\nsostituzione di R. R., soggetto non tesserato, quale rappresentante della Alyssa s.a. in virt\u00f9 di<br \/>\nprocura speciale conferita dagli amministratori P. J. M. e B. L., soggetti non tesserati):<br \/>\nal fine di conseguire un ingiusto profitto consistente nella rappresentazione di un patrimonio<br \/>\nnetto societario superiore a quello reale (cfr. Consulenza Tecnica del Pubblico Ministero nella<br \/>\nrelazione del 20\/10\/2017 e del 13\/12\/2017), anche al fine di sottrarsi agli obblighi di<br \/>\nricapitalizzazione di cui all\u2019art. 2447 c.c., esposto nel bilancio al 30.6.2016, in modo<br \/>\nconcretamente idoneo ad indurre altri in errore, i seguenti fatti materiali rilevanti:<br \/>\na) ricomprendevano, alla voce \u201ccrediti verso altri\u201d dello stato patrimoniale, un credito inesistente<br \/>\npari a 40.000.000,00 euro asseritamente vantato nei confronti della Alyssa s.a. (societ\u00e0, con<br \/>\nsede a Lussemburgo, priva di patrimonio e apparentemente amministrata da soggetti stranieri<br \/>\nma di fatto riconducibile a Maurizio Zamparini), quale prezzo della vendita delle quote di<br \/>\npartecipazione nella societ\u00e0 Mepal Srl., come da contratto del 30.6.2016 e, in ogni caso,<br \/>\nindicava un credito non corrispondente all\u2019effettivo valore delle quote cedute, pari ad euro<br \/>\n14.156.000,00;<br \/>\nb) iscrivevano nello stato patrimoniale \u201ccrediti per imposte anticipate\u201d per un valore pari a<br \/>\n5.500.000,00 euro in violazione del principio contabile OIC 25, stante l\u2019impossibilit\u00e0 di<br \/>\nipotizzare futuri redditi imponibili idonei a recuperare le imposte anticipate e, al fine di<br \/>\ngiustificare tale iscrizione, nella Nota Integrativa al bilancio dichiaravano falsamente che \u201cle<br \/>\nattivit\u00e0 per imposte anticipate sono state comunque mantenute perch\u00e9 esiste la ragionevole<br \/>\ncertezza dell\u2019esistenza negli esercizi futuri di un reddito imponibile\u201d;<br \/>\nc) iscrivevano nello stato patrimoniale \u201ccrediti tributari\u201d per un valore pari a 3.063.115,00 euro,<br \/>\ninesistenti; cos\u00ec riportando nel bilancio un patrimonio netto positivo pari a 11.659.475,00 euro,<br \/>\na fronte di un patrimonio netto reale negativo pari a 36.328.492,00 euro.<br \/>\n3B) la societ\u00e0 US Citt\u00e0 Di Palermo Spa, ai sensi dell\u2019art.4, comma 1, CGS, per responsabilit?<br \/>\ndiretta per i comportamenti posti in essere da Zamparini Maurizio e, ai sensi dell\u2019art.4, comma<br \/>\n2, CGS, per responsabilit\u00e0 oggettiva per i comportamenti posti in essere da Morosi Anastasio,<br \/>\ncondotte tutte descritte nel capo che precede.<br \/>\n4) violazione dei doveri di lealt\u00e0, correttezza e probit\u00e0, nonch\u00e9 dell\u2019obbligo di osservanza delle<br \/>\nnorme federali in materia di contabilit\u00e0 e bilancio, di cui all\u2019art. 1Bis, comma 1, del Codice della<br \/>\nGiustizia Sportiva e dell\u2019art.84, commi 1 e 3, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.<br \/>\n(NOIF) e della disposizione di cui all\u2019art. 2621 c.c., per avere pi\u00f9 precisamente, in concorso con<br \/>\nB. A., quale procuratore speciale della venditrice US Citt\u00e0 di Palermo Spa intervenuto nella<br \/>\nstipula del contratto datato 30.6.2016 di vendita delle quote di partecipazione nella Mepal Srl.,<br \/>\nin favore della Alyssa s.a. (unitamente a S.D., soggetto non tesserato, intervenuto anche in<br \/>\nsostituzione di R. R., soggetto non tesserato, quale rappresentante della Alyssa s.a. in virt\u00f9 di<br \/>\nprocura speciale conferita dagli amministratori P. J. M. e B. L., soggetti non tesserati):<br \/>\n4<br \/>\nFederazione Italiana Giuoco Calcio \u2013 Tribunale Federale Nazionale \u2013 Sez. Disciplinare SS 2018\/2019<br \/>\nal fine di conseguire un ingiusto profitto consistente nella rappresentazione di un patrimonio<br \/>\nnetto societario superiore a quello reale (cfr. Consulenza Tecnica del Pubblico Ministero nella<br \/>\nrelazione del 20\/10\/2017 e del 13\/12\/2017), anche al fine di sottrarsi agli obblighi di<br \/>\nricapitalizzazione di cui all\u2019art. 2447 c.c., esposto nel bilancio al 30.6.2017, in modo<br \/>\nconcretamente idoneo ad indurre altri in errore, i seguenti fatti materiali rilevanti:<br \/>\na) ricomprendevano, alla voce \u201ccrediti verso altri\u201d dello stato patrimoniale, un credito inesistente<br \/>\npari a 40.000.000,00 euro asseritamente vantato nei confronti della lussemburghese Alyssa<br \/>\ns.a. (societ\u00e0, con sede a Lussemburgo, priva di patrimonio e apparentemente amministrata da<br \/>\nsoggetti stranieri ma di fatto riconducibile a Maurizio Zamparini), quale prezzo della vendita delle<br \/>\nquote di partecipazione nella societ\u00e0 Mepal Srl., come da contratto di cessione del 30.6.2016<br \/>\ne, in ogni caso, indicava un credito non corrispondente all\u2019effettivo valore delle quote cedute,<br \/>\npari ad euro 14.156.000,00;<br \/>\nb) nella Nota Integrativa al bilancio dichiaravano che il credito di Euro 40.000.000 verso Alyssa<br \/>\nSA per la cessione della controllata Mepal Srl, avvenuta in dota 30\/06\/2016 il cui incasso,<br \/>\ninizialmente previsto in 3 rate, \u00e8 stato rideterminato in 2 tranches di pari importo, la prima entro<br \/>\nil 31\/05\/2018 e la seconda entro il 30\/06\/2019. A fronte di tale credito, la societ\u00e0 GASDA SpA,<br \/>\nche detiene una partecipazione nella societ\u00e0 US Citt\u00e0 di Palermo Spa e in Alyssa SA, ha<br \/>\nrilasciato una fideiussione rendendosi irrevocabilmente garante direttamente e a prima<br \/>\nrichiesta per l\u2019esatto e puntuale adempimento degli obblighi assunti da Alyssa SA;<br \/>\nc) iscrivevano nello stato patrimoniale crediti per \u201cimposte anticipate\u201d per un valore pari a<br \/>\n5.500.000,00 euro in violazione del principio contabile OIC 25, stante l\u2019impossibilit\u00e0 di<br \/>\nipotizzare futuri redditi imponibili idonei a recuperare le imposte anticipate; cos\u00ec riportando nel<br \/>\nbilancio un patrimonio netto positivo per 15.674.204,00 euro, a fronte di un patrimonio netto<br \/>\nreale negativo per 35.527.849,00 euro.<br \/>\n4B) la societ\u00e0 US Citt\u00e0 Di Palermo Spa, ai sensi dell\u2019art.4, comma 1, CGS, per responsabilit?<br \/>\ndiretta per i comportamenti posti in essere da Zamparini Maurizio e, ai sensi dell\u2019art.4, comma<br \/>\n2, CGS, per responsabilit\u00e0 oggettiva per i comportamenti posti in essere da Morosi Anastasio<br \/>\ne B.A., quest\u2019ultimo soggetto non tesserato, condotte tutte descritte nel capo che precede.<br \/>\n* * * * * * * * * * * * *<br \/>\nZamparini Maurizio, all\u2019epoca dei fatti Presidente del Consiglio di Amministrazione della societ?<br \/>\nUS Citt\u00e0 di Palermo Spa:<br \/>\n5) violazione dei doveri di lealt\u00e0, correttezza e probit\u00e0, nonch\u00e9 dell\u2019obbligo di osservanza degli<br \/>\natti e delle norme federali di cui all\u2019art. 1Bis, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva, all\u2019art.<br \/>\n8, comma 4 CGS e all\u2019art. 85 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. (NOIF), nonch\u00e9 della<br \/>\ndisposizione di cui all\u2019art.2638, commi 1 e 2, c.c., per avere, in qualit\u00e0 di Presidente del Consiglio<br \/>\ndi amministrazione della societ\u00e0 US Citt\u00e0 di Palermo Spa, esposto alla Commissione di Vigilanza<br \/>\nsulle Societ\u00e0 di Calcio professionistiche (organo di controllo delta Federazione Italiana Giuoco<br \/>\nCalcio), al fine di ostacolarne l\u2019esercizio delle funzioni di vigilanza, fatti materiali non rispondenti<br \/>\nal vero sulla situazione economica e patrimoniale della societ\u00e0 e, in particolare:<br \/>\n5<br \/>\nFederazione Italiana Giuoco Calcio \u2013 Tribunale Federale Nazionale \u2013 Sez. Disciplinare SS 2018\/2019<br \/>\na) al fine di ottenere la ammissione al campionato di serie A 2015\/2016, nel periodo dal<br \/>\n18.11.2014 al 25.6.2015, inviava il bilancio al 30.6.2014 e atti corredati riportanti i medesimi dati<br \/>\nivi contenuti, documenti contenenti i fatti materiali non rispondenti al vero di cui ai capi<br \/>\nprecedenti;<br \/>\nb) al fine di ottenere la ammissione al campionato di serie A 2016\/2017, nel periodo dal<br \/>\n16.11.2015 al 28.6.2016, inviava il bilancio al 30.6.2015 e atti corredati riportanti i medesimi dati<br \/>\nivi contenuti, documenti contenenti i fatti materiali non rispondenti al vero di cui ai capi<br \/>\nprecedenti;<br \/>\nc) al fine di ottenere la ammissione al campionato di Serie B 2017\/2018, nel periodo dal<br \/>\n18.11.2016 al 23.6.2017, inviava il bilancio al 30.6.2016 e atti corredati riportanti i medesimi dati<br \/>\nivi contenuti (tra cui un prospetto in cui indicava un rapporto tra Patrimonio Netto Contabile e<br \/>\nAttivo Patrimoniale pari a 0,134, a fronte di un valore effettivo di \u2013 0,46), documenti contenenti<br \/>\ni fatti materiali non rispondenti al vero di cui ai capi precedenti; e altres\u00ec occultavano una<br \/>\nsituazione perdita di capitale societario rilevante ex art 2447 c.c. (che avrebbe impedito<br \/>\nl\u2019iscrizione ai campionati di calcio).<br \/>\n5B) la societ\u00e0 US Citt\u00e0 Di Palermo Spa, ai sensi dell\u2019art.4, comma 1, CGS, per responsabilit?<br \/>\ndiretta per i comportamenti posti in essere da Zamparini Maurizio, condotte tutte descritte nel<br \/>\ncapo che precede.<br \/>\n* * * * * * * * * * * * *<br \/>\nZamparini Maurizio, all\u2019epoca dei fatti Presidente del Consiglio di Amministrazione della societ?<br \/>\nUS Citt\u00e0 di Palermo Spa;<br \/>\nMorosi Anastasio, all\u2019epoca dei fatti Presidente del Collegio sindacale della societ\u00e0 U. S. Citt?<br \/>\ndi Palermo Spa e, quale consulente contabile autore di apposita relazione di stima sulla<br \/>\nvalutazione del marchio e sul valore dell\u2019azienda, conferita nella Mepal Srl,<br \/>\n6) violazione dei doveri di lealt\u00e0, correttezza e probit\u00e0, nonch\u00e9 dell\u2019obbligo di osservanza degli<br \/>\natti e delle norme federali di cui all\u2019art. 1Bis, comma 1, art.8 del Codice della Giustizia Sportiva,<br \/>\nviolazione dell\u2019art.85 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. (NOIF) e della disposizione<br \/>\ndi cui all\u2019art. 2638, commi 1 e 2, c.c., per avere, in concorso tra loro e, pi\u00f9 precisamente, Maurizio<br \/>\nZamparini nella qualit\u00e0 di Presidente del Consiglio di amministrazione della societ\u00e0 US Citt\u00e0 di<br \/>\nPalermo Spa e Morosi Anastasio, quale Presidente del Collegio Sindacale della societ\u00e0 US Citt?<br \/>\ndi Palermo e consulente contabile nonch\u00e9 autore del contenuto delle missive inviate,<br \/>\ncomunicato alla Commissione di Vigilanza sulle Societ\u00e0 di Calcio professionistiche (organo di<br \/>\ncontrollo della Federazione Italiana Giuoco Calcio) fatti materiali non rispondenti al vero, al fine<br \/>\ndi ostacolare il controllo della predetta Commissione sull\u2019equilibrio economico, finanziario e<br \/>\npatrimoniale della societ\u00e0 e, in particolare:<br \/>\na) in risposta alle richieste della Co.Vi.So.C. in ordine all\u2019effettiva consistenza del credito della<br \/>\nUS Citt\u00e0 di Palermo Spa verso Alyssa s.a., riportato nei bilanci al 30.6.2016 e 30.6.2017 e alle<br \/>\ntempistiche dell\u2019incasso dello stesso:<br \/>\n\u2013 con comunicazione del 30.1.2017, dichiaravano che la Alyssa s.a. faceva parte di un gruppo<br \/>\nfinanziario con programmi di finanziamento anche in ambito sportivo, omettendo di evidenziare<br \/>\nche tale societ\u00e0 \u00e8 controllata da Zamparini Maurizio;<br \/>\n6<br \/>\nFederazione Italiana Giuoco Calcio \u2013 Tribunale Federale Nazionale \u2013 Sez. Disciplinare SS 2018\/2019<br \/>\n\u2013 con comunicazione del 3.5.2017, dichiaravano che non vi fosse motivo di dubitare che il<br \/>\ncredito di 40.000.000,00 venisse riscosso;<br \/>\n\u2013 con comunicazione del 21.7.2017, dichiaravano che non vi fosse motivo per ritenere che il<br \/>\ncredito non venisse realizzato per intero, che sarebbe stato comunque pagato al 31.10.2017<br \/>\ncome da proroga stabilita dalle parti in considerazione delle trattative per la cessione sia delle<br \/>\nquote della societ\u00e0 calcistica che della Mepal Srl;<br \/>\n\u2013 con comunicazione del 3.8.2017, dichiaravano che entro il 31.10.2017 sarebbe stata incassata<br \/>\nla prima rata del valore di 13.333.333,00 euro e che altre due rate sarebbero state pagate il<br \/>\n30.6.2018 e il 30.6.2019, come da ulteriore proroga stabilita fra le parti;<br \/>\n\u2013 con comunicazione del 29.11.2017, dichiaravano che il pegno sulle quote della Mepal Srl a<br \/>\nfronte dell\u2019inadempimento della Alyssa s.a. non era stato eseguito in quanto era stata ottenuta<br \/>\nfideiussione da parte della GASDA Spa;<br \/>\nb) con riguardo alla voce \u201cimposte anticipate\u201d riportata nel bilancio al 30.6.2016, in data<br \/>\n30.1.2017 comunicavano che il credito era stato rilevato poich\u00e9 esisteva la ragionevole certezza<br \/>\ndell\u2019esistenza, negli esercizi futuri, di un reddito imponibile alla luce dell\u2019assenza di<br \/>\npreoccupazioni circa la continuit\u00e0 aziendale;<br \/>\nc) con riguardo alla voce \u201ccrediti tributari\u201d riportata nel bilancio al 30.6.2016, in data 30.1.2017<br \/>\ncomunicavano che le cartelle esattoriali dovessero essere sgravate e che avrebbero<br \/>\npresentato istanza di cosiddetta \u201crottamazione\u201d; altres\u00ec occultavano la sussistenza di una<br \/>\nsituazione di perdita di capitale rilevante ex art. 2447 cc (che avrebbe impedito 1\u2019iscrizione al<br \/>\ncampionato di serie B 2017\/2018) e occultavano il bilancio al 30.6.2017 ritardandone<br \/>\nappositamente l\u2019approvazione per sottrarlo alla ispezione della Co.Vi.So.C. del 24.10.2017.<br \/>\n6B) la societ\u00e0 US Citt\u00e0 Di Palermo Spa, ai sensi dell\u2019art. 4, comma 1, CGS, per responsabilit?<br \/>\ndiretta per i comportamenti posti in essere da Zamparini Maurizio e, ai sensi dell\u2019art.4, comma<br \/>\n2, CGS, per responsabilit\u00e0 oggettiva per i comportamenti posti in essere da Morosi Anastasio,<br \/>\ncondotte tutte descritte nel capo che precede.<br \/>\n* * * * * * * * * * * * *<br \/>\nGiammarva Giovanni, all\u2019epoca dei fatti Presidente del Consiglio di Amministrazione della societ?<br \/>\nUS Citt\u00e0 di Palermo Spa;<br \/>\nZamparini Maurizio, all\u2019epoca dei fatti Consigliere del Consiglio di Amministrazione della societ?<br \/>\nUS Citt\u00e0 di Palermo Spa;<br \/>\n7) violazione dei doveri di lealt\u00e0, correttezza e probit\u00e0, nonch\u00e9 dell\u2019obbligo di osservanza degli<br \/>\natti e delle norme federali di cui all\u2019art. 1Bis, comma 1, art. 8 del Codice della Giustizia Sportiva,<br \/>\nviolazione dell\u2019art. 85 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. (NOIF) e della disposizione<br \/>\ndi cui all\u2019art. 2638, commi I e II, c.c., per avere, in concorso fra loro e, pi\u00f9 precisamente,<br \/>\nGiammarva Giovanni in qualit\u00e0 di Presidente del Consiglio di amministrazione della societ\u00e0 US<br \/>\nCitt\u00e0 di Palermo Spa e Zamparini Maurizio quale componente dello stesso Consiglio, esposto<br \/>\nalla Commissione di Vigilanza sulle Societ\u00e0 di Calcio professionistiche (organo di controllo della<br \/>\nFederazione Italiana Giuoco Calcio), al fine di ostacolarne l\u2019esercizio delle funzioni di vigilanza,<\/p>\n<p>fatti materiali non rispondenti al vero sulla situazione economica e patrimoniale della societ\u00e0 e,<br \/>\nin particolare:<br \/>\na) in data 27 febbraio 2018, riuniti in assemblea di Consiglio di amministrazione, procedevano<br \/>\nall\u2019approvazione di uno Stato Patrimoniale riportante dati non rispondenti al vero e, in<br \/>\nparticolare, riportante alla voce \u201cattivit\u00e0 immobilizzate\u201d, il credito inesistente di 40 milioni di euro<br \/>\ndella US Citt\u00e0 di Palermo Spa nei confronti della Alyssa s.a.;<br \/>\nb) in data 27 marzo 2018, riuniti in assemblea di Consiglio di amministrazione, procedevano<br \/>\nall\u2019approvazione della Relazione semestrale sull\u2019andamento della gestione al 31.12.2017,<br \/>\nriportante dati non rispondenti al vero e, in particolare, riportante: nello \u201cstato patrimoniale<br \/>\nattivo\u201d: un credito inesistente di 40 milioni di euro della US Citt\u00e0 di Palermo Spa nei confronti<br \/>\ndella Alyssa s.a. e un credito per imposte anticipate pari a 5.297.213 euro, falso perch\u00e9<br \/>\nappostato in violazione del principio contabile OIC 25, stante 1\u2019impossibilit\u00e0 di ipotizzare futuri<br \/>\nredditi imponibili idonei a recuperare le imposte anticipate;<br \/>\nc) nelle date del 29 e del 31 marzo 2018, inviavano alla CO.VI.SO.C. la documentazione di cui ai<br \/>\npunti precedenti insieme a un prospetto sull\u2019indicatore di liquidit\u00e0 e a un altro prospetto sul<br \/>\nrapporto patrimonio netto contabile-attivo patrimoniale, anche questi non corrispondenti al vero<br \/>\nperch\u00e9 basati sul predetto credito da 40 milioni di euro.<br \/>\nE, altres\u00ec, occultavano una situazione perdita di capitale societario rilevante ex art 2447 c.c.<br \/>\n(che avrebbe impedito l\u2019iscrizione ai campionati di calcio).<br \/>\n7B) la societ\u00e0 US Citt\u00e0 Di Palermo Spa, ai sensi dell\u2019art.4, comma 1, CGS, per responsabilit?<br \/>\ndiretta per i comportamenti posti da Giammarva Giovanni e, ai sensi dell\u2019art. 4, comma 2, CGS,<br \/>\nper responsabilit\u00e0 oggettiva per i comportamenti posti in essere da Zamparini Maurizio,<br \/>\ncondotte tutte descritte nel capo che precede.<br \/>\nLe memorie difensive<br \/>\nNei termini assegnati sono state prodotte le memorie difensive degli odierni deferiti.<br \/>\nIn particolare, nell\u2019interesse del sig. Zamparini Maurizio sono state depositate in data 3 maggio<br \/>\n2019 una prima istanza di rinvio dell\u2019udienza a firma dell\u2019Prof. Avv. Enrico Maria Mancuso; una<br \/>\nsuccessiva nota difensiva a firma del Prof. Avv. Lorenzo Stanghellini in data 7 maggio 2019, e,<br \/>\nsuccessivamente, un\u2019ulteriore memoria a firma degli Avv.ti Prof. Lorenzo Stanghellini, Prof.<br \/>\nEnrico Maria Mancuso e Nicola Leone De Renzis Sonnino.<br \/>\nNell\u2019interesse dell\u2019US Citt\u00e0 di Palermo Spa \u00e8 pervenuta memoria a firma degli Avv.ti Francesco<br \/>\nPantaleone, Francesca Trinchera e Gaetano Terracchio e Antonino Gattuso.<br \/>\nNell\u2019interesse del Sig. Morosi Anastasio \u00e8 pervenuta memoria difensiva a firma degli Avv.ti<br \/>\nCesare Flavio Cicorella e Nicola Leone De Renzis Sonnino<br \/>\nAnche Giammarva Giovanni ha presentato una memoria difensiva firmata di proprio pugno.<br \/>\nNelle memorie difensive i legali dei deferiti hanno argomentato in ordine ai profili loro contestati,<br \/>\nche saranno meglio esplicitati nel corso della trattazione in diritto.<br \/>\nIn data 9 maggio 2019, la societ\u00e0 Benevento Calcio Srl ha formulato istanza di intervento nel<br \/>\npresente procedimento a mezzo del proprio legale rappresentante.<br \/>\nIl dibattimento<br \/>\n8<br \/>\nFederazione Italiana Giuoco Calcio \u2013 Tribunale Federale Nazionale \u2013 Sez. Disciplinare SS 2018\/2019<br \/>\nAll\u2019udienza del 10 maggio, preliminarmente, l\u2019Avv. Gaetano Terracchio, per la societ\u00e0 US Citt\u00e0 Di<br \/>\nPalermo Spa, si \u00e8 opposto alla richiesta di intervento del Benevento, richiamando le decisioni<br \/>\ndella Corte Federale d\u2019Appello e del Collegio di Garanzia del Coni; le altre parti si sono rimesse<br \/>\nalla decisione del Tribunale Federale Nazionale.<br \/>\nDopo aver udito le parti, il Collegio ha ritenuto ammissibile l\u2019intervento della societ\u00e0 Benevento<br \/>\nSrl, rappresentata in udienza dagli Avv.ti Eduardo Chiacchio, Michele Cozzone e Monica Fiorillo,<br \/>\nper i motivi che saranno esposti in motivazione.<br \/>\nProseguito il procedimento, la Procura Federale, rappresentata dal Procuratore Federale Dr.<br \/>\nGiuseppe Pecoraro e dal Procuratore Federale Aggiunto Cons. Giuseppe Chin\u00e9, dopo aver<br \/>\nreplicato alle eccezioni preliminari formulate dalle difese dei deferiti, ha insistito per<br \/>\nl\u2019accoglimento del deferimento e formulato le seguenti richieste sanzionatorie:<br \/>\n\u2013 per Zamparini Maurizio, inibizione di anni 5 (cinque) e preclusione ex art. 19, comma 3 del CGS<br \/>\nFIGC;<br \/>\n\u2013 per Giammarva Giovanni, inibizione di anni 2 (due);<br \/>\n\u2013 per Morosi Anastasio, inibizione di anni 5 (cinque) e preclusione ex art. 19, comma 3 del CGS<br \/>\nFIGC;<br \/>\n\u2013 per la Societ\u00e0 US Citt\u00e0 di Palermo Spa, retrocessione all\u2019ultimo posto del campionato di Serie<br \/>\nB della stagione sportiva in corso.<br \/>\nSuccessivamente sono intervenuti per il sig. Zamparini, gli Avv.ti Prof. Enrico Maria Mancuso e<br \/>\nProf. Lorenzo Stanghellini; per il sig. Morosi \u00e8 comparso l\u2019Avv. Nicola Leone De Renzis Sonnino;<br \/>\nmentre per la US Citt\u00e0 di Palermo Spa sono comparsi gli Avv.ti Gaetano Terracchio, Antonino<br \/>\nGattuso, Francesco Pantaleone, Francesca Trinchera oltre che il Dr. Walter Tuttolomondo,<br \/>\nConsigliere di Amministrazione della US Citt\u00e0 Di Palermo e il Dr. Stefano Pistilli, Amministratore<br \/>\nDelegato della societ\u00e0 Arkus Network Srl, holding di partecipazione cui fa riferimento la societ?<br \/>\nUS Citt\u00e0 Di Palermo Spa. In generale le difese dei deferiti hanno argomentato in ordine ai motivi<br \/>\ndi rigetto del deferimento, ripercorrendo il contenuto delle memorie difensive in atti.<br \/>\nLa difesa del Benevento Calcio Srl, infine, si \u00e8 riportata all\u2019istanza del 9 maggio 2019.<br \/>\nI motivi della decisione<br \/>\nPreliminarmente il Collegio ritiene debbano essere scrutinate le questioni preliminari.<br \/>\nSull\u2019istanza di intervento.<br \/>\nIn ordine alla richiesta di intervento formulata dalla societ\u00e0 Benevento Calcio Srl, il Collegio<br \/>\nritiene che la stessa sia meritevole di accoglimento in ragione di quanto previsto dall\u2019art. 41,<br \/>\ncomma 7 del CGS della FIGC, che regola l\u2019iter procedimentale dei giudizi sia nei casi di illecito<br \/>\nsportivo che nei casi di violazioni in materia gestionale ed economica, quale quello di cui si<br \/>\ndiscute.<br \/>\nIl richiamo all\u2019art. 33, comma 3, CGS si ritiene sia relativo alla natura dell\u2019interesse (che,<br \/>\nappunto, ai sensi della norma citata, pu\u00f2 essere anche di classifica) e non gi\u00e0 alla sola materia<br \/>\ndell\u2019illecito sportivo, in quanto non si reputa che si ponga in regime di specialit\u00e0 rispetto alla<br \/>\ndisciplina generale prevista dall\u2019art. 41, comma 7.<br \/>\nVa, comunque, evidenziato che recentemente il Collegio di Garanzia del Coni, con decisione n.<br \/>\n60\/2018 ha ritenuto ammissibile il ricorso di un terzo interveniente in un procedimento per violazione in materia gestionale ed economica.<br \/>\nNel caso di specie dagli atti di causa \u00e8 indubbio che il Benevento sia portatore di un cd<br \/>\n\u201cinteresse in classifica\u201d che rende pertanto ammissibile l\u2019istanza.<br \/>\nSull\u2019inammissibilit\u00e0 del deferimento nei confronti di Zamparini Maurizio.<br \/>\nLa difesa di Zamparini ha formulato diverse eccezioni preliminari in ordine all\u2019ammissibilit\u00e0 del<br \/>\npresente deferimento.<br \/>\nSi ritiene di scrutinare, preliminarmente, l\u2019eccezione di improcedibilit\u00e0 e nullit\u00e0 del deferimento<br \/>\nper il mancato rispetto dei termini a difesa.<br \/>\nIn sostanza la difesa del deferito, con atto del 7 maggio 2019, ha rilevato:<br \/>\n\u2013 di avere avuto avviso di convocazione in data 28 marzo 2019;<br \/>\n\u2013 che in quella circostanza l\u2019Avv. Mancuso, difensore di fiducia del Sig. Zamparini, sottoposto<br \/>\nalla misura cautelare degli arresti domiciliari, attesa l\u2019impossibilit\u00e0 del suo assistito a<br \/>\ncomunicare con l\u2019esterno, comunicava la volont\u00e0 del proprio assistito nel procedimento penale<br \/>\ndi non volersi sottoporre all\u2019esame;<br \/>\n\u2013 che alcuna elezione di domicilio nel procedimento sportivo veniva effettuata in tale<br \/>\ncircostanza;<br \/>\n\u2013 che in data 29 aprile 2019 lo Zamparini riceveva l\u2019atto di chiusura indagini della Procura<br \/>\nFederale;<br \/>\n\u2013 che tuttavia, in pari data (29 aprile 2019), il Procuratore Federale formulava atto di<br \/>\ndeferimento, senza, pertanto, il rispetto dei termini che devono necessariamente intercorrere<br \/>\nfra la notifica dell\u2019avviso di conclusione indagini ed il deferimento, termini previsti per l\u2019esercizio<br \/>\ndel diritto di difesa;<br \/>\n\u2013 che l\u2019udienza di discussione era stata fissata in data 10 maggio 2019, mentre l\u2019avviso di<br \/>\nconvocazione udienza era stato notificato allo Zamparini in data 6 maggio 2019 senza che<br \/>\nfossero rispettati i termini per comparire;<br \/>\n\u2013 che solo in data 4 maggio 2019 lo Zamparini ha proceduto a formalizzare la Procura alle liti e<br \/>\nnessun avviso di convocazione udienza era stato notificato ai difensori;<br \/>\n\u2013 che, pertanto, era stato violato il disposto normativo che prevede che il termine di<br \/>\ncomparizione non possa essere inferiore a venti giorni;<br \/>\n\u2013 rilevava, inoltre, che l\u2019art. 34 del Codice di Giustizia Sportiva FIGC e l\u2019art. 35 del CGS CONI<br \/>\nprevedono che l\u2019incolpato ha diritto di partecipare alle udienze ed a chiedere, in tale sede, di<br \/>\nessere ascoltato;<br \/>\n\u2013 che il Sig. Zamparini, trovandosi sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, per poter<br \/>\npartecipare all\u2019udienza dovrebbe chiedere l\u2019autorizzazione all\u2019Autorit\u00e0 Giudiziaria Ordinaria;<br \/>\n\u2013 che in ragione di tale provvedimento restrittivo \u00e8 impedito al difensore di comunicare con il<br \/>\ndeferito per poter concordare la migliore strategia difensiva;<br \/>\n\u2013 che l\u2019abbreviazione del termine intercorso fra la data di ricezione dell\u2019atto di deferimento e la<br \/>\ndata dell\u2019udienza non pu\u00f2 pregiudicare l\u2019effettivo esercizio del diritto di difesa, n\u00e9 determinare<br \/>\nla violazione dei principi costituzionali.<br \/>\nIn ragione di tanto, la suddetta difesa ha chiesto al Tribunale di rilevare le sopradette cause di<br \/>\nnullit\u00e0 ed improcedibilit\u00e0 dell\u2019azione; di rilevare il mancato rispetto dei termini di comparizione e, comunque, di disporre un adeguato rinvio dell\u2019udienza fissata per il 10 maggio.<br \/>\nLa Procura Federale, in dibattimento, ha replicato che:<br \/>\n\u2013 la comunicazione di conclusione indagini trasmessa in data 19 aprile 2019 \u00e8 identica a quella<br \/>\ndel 15 aprile 2019, regolarmente notificata allo Zamparini, essendo stata integrato<br \/>\nesclusivamente nell\u2019indicazione della norma violata, basandosi sui medesimi fatti;<br \/>\n\u2013 la comunicazione di conclusione indagini \u00e8 stata notificata all\u2019Avv. Mancuso in quanto \u00e8 stato<br \/>\nlo stesso avvocato Mancuso ad autoqualificarsi, nella nota del 1 aprile 2019, quale difensore<br \/>\ndello Zamparini, tanto \u00e8 vero che, in data 3 maggio 2019, lo stesso Avvocato Mancuso,<br \/>\nnell\u2019interesse dello Zamparini, ha formulato l\u2019istanza di rinvio, rigettata con provvedimento<br \/>\npresidenziale proprio a seguito dell\u2019avvenuta notifica del deferimento a detto difensore.<br \/>\nL\u2019Avv. Mancuso in udienza ha ribadito che il proprio assistito \u00e8 impossibilitato ad essere<br \/>\npresente al dibattimento odierno e ha evidenziato di aver interloquito con la Procura Federale<br \/>\nnel corso del procedimento quale mero nuncius dell\u2019incolpato.<br \/>\nAl riguardo il Collegio ritiene che l\u2019eccezione formulata dalla difesa coglie nel segno nei termini<br \/>\nche seguono.<br \/>\nL\u2019eccezione, cos\u00ec come formulata dalla difesa, pone in primo luogo un problema di<br \/>\nimprocedibilit\u00e0 dell\u2019azione disciplinare per il mancato rispetto dei termini che devono<br \/>\nintercorrere fra la notifica della comunicazione di conclusione indagini ed il deferimento.<br \/>\nLa verifica di tale presupposto si pone come antecedente logico rispetto alla successiva<br \/>\neccezione formulata in ordine al mancato rispetto dei termini minimi fra il deferimento e<br \/>\nl\u2019udienza ed alla presunta violazione del diritto previsto dall\u2019art. 34 del Codice di giustizia<br \/>\nsportiva FIGC.<br \/>\nDagli atti emerge che le comunicazioni di conclusione indagini del 15 e del 18 aprile sono state<br \/>\nnotificate sia all\u2019Avv. Mancuso che allo Zamparini presso la propria abitazione; tanto, si ritiene,<br \/>\nin base al convincimento che l\u2019Avv. Mancuso fosse il difensore dello Zamparini nel<br \/>\nprocedimento in questione.<br \/>\nDalla disamina della cospicua mole degli atti posti a base del deferimento, tuttavia, non \u00e8 dato<br \/>\nrinvenire, n\u00e9 un conferimento di mandato (che pure non sarebbe sufficiente), n\u00e9, ai fini del<br \/>\npresente procedimento, una formale elezione di domicilio dello Zamparini presso lo studio<br \/>\ndell\u2019Avv. Mancuso; n\u00e9 pu\u00f2 desumersi che l\u2019elezione di domicilio, quale atto di natura formale,<br \/>\npossa avvenire per facta concludentia.<br \/>\nIn mancanza, si ritiene pertanto che la notifica da ritenere valida, ai fini delle avvenute<br \/>\nnotificazioni e comunicazioni di rito, \u00e8 quella effettuata presso la residenza del deferito.<br \/>\nOrbene, come evidenziato dalla difesa, l\u2019avviso di conclusione indagini del 18 aprile 2019, a<br \/>\nseguito del quale, poi, \u00e8 stata emanato l\u2019atto di deferimento, \u00e8 stato ricevuto dallo Zamparini in<br \/>\ndata 29 aprile 2019, vale a dire lo stesso giorno in cui la Procura Federale ha emesso l\u2019atto di<br \/>\ndeferimento, in palese violazione dei termini a difesa che l\u2019ordinamento sportivo garantisce a<br \/>\ntutela dei presunti responsabili.<br \/>\nAl riguardo non hanno rilievo le considerazioni formulate dalla Procura Federale in ordine alla<br \/>\nsostanziale identit\u00e0 delle contestazioni formulate nella due comunicazioni di chiusura indagini<br \/>\ndel 15 aprile e del 18 aprile 2019.<br \/>\n11<br \/>\nFederazione Italiana Giuoco Calcio \u2013 Tribunale Federale Nazionale \u2013 Sez. Disciplinare SS 2018\/2019<br \/>\nInfatti, in disparte ogni considerazione, pure fondata, in ordine all\u2019utilit\u00e0 della riproduzione<br \/>\ndell\u2019avviso di conclusione indagini per la mera indicazione della norma violata, in presenza<br \/>\ndell\u2019analitica indicazione dei fatti idonea ad individuare con chiarezza la fattispecie pur in<br \/>\nassenza della specificazione della norma violata, ci\u00f2 che rileva \u00e8 che, con l\u2019atto in questione, la<br \/>\nProcura Federale ha riaperto i termini a difesa, concedendo ai deferiti, cinque giorni per<br \/>\npresentare memorie difensive ovvero per essere ascoltati, gi\u00e0 fissando, altres\u00ec, per il giorno 24<br \/>\naprile, a data per l\u2019eventuale audizione.<br \/>\nAppare evidente che, ricevendo tale comunicazione il giorno 29 aprile 2019, vale a dire lo stesso<br \/>\ngiorno in cui la Procura Federale ha emesso il deferimento, l\u2019indagato non ha potuto esercitare<br \/>\nle prerogative difensive preprocessuali previste dall\u2019ordinamento sportivo che pure erano state<br \/>\nassicurate dalla Procura Federale, con ci\u00f2 incorrendo in una violazione procedimentale che non<br \/>\npu\u00f2 che riverberarsi sul successivo atto di deferimento che, nei confronti dello Zamparini, si<br \/>\nappalesa inammissibile.<br \/>\nNon sembra esservi alcun dubbio in ordine alla circostanza che la comunicazione di<br \/>\nconclusione indagini, ex art. 32 ter del Codice di Giustizia Sportiva, costituisce presupposto<br \/>\nindefettibile per l\u2019emanazione del successivo atto di deferimento; in particolare trattasi di atto<br \/>\ninterlocutorio volto a garantire nella fase delle indagini e, quindi, pre-processuale, la pi\u00f9 ampia<br \/>\ntutela del diritto di difesa del presunto incolpato. Infatti, a seguito della memoria e\/o della<br \/>\neventuale audizione del probabile deferito, la Procura Federale ben potrebbe giungere ad un<br \/>\nprovvedimento di archiviazione, evitando il successivo giudizio disciplinare. Ne consegue che,<br \/>\nil mancato raggiungimento dello scopo da parte dell\u2019atto in questione comporta, come nel caso<br \/>\ndi specie, l\u2019inammissibilit\u00e0 del conseguente deferimento.<br \/>\nAl riguardo, anche la giurisprudenza penale, nell\u2019ambito del simile iter procedimentale<br \/>\npropedeutico all\u2019emissione della richiesta di rinvio a giudizio, ha affermato che \u201cLa proposizione<br \/>\ndella richiesta di rinvio a giudizio prima del decorso del termine di venti giorni, previsto dall\u2019art.<br \/>\n415-bis cod. proc. pen., determina una nullit\u00e0 di ordine generale a regime intermedio, che, ove<br \/>\ntempestivamente dedotta, determina la nullit\u00e0 della richiesta di rinvio a giudizio e di tutti gli atti<br \/>\nconsecutivi che da esso dipendono. Per la configurabilit\u00e0 dell\u2019interesse ad eccepire la suddetta<br \/>\nnullit\u00e0 \u00e8 sufficiente la semplice possibilit\u00e0 che il provvedimento viziato produca la lesione di un<br \/>\ndiritto o di un altro interesse giuridico del destinatario\u201d (Cass., pen,, sez. II, 17 marzo 2017, n.<br \/>\n12298)<br \/>\nL\u2019accoglimento di tale motivo rende superflua la valutazione degli altri motivi di inammissibilit\u00e0,<br \/>\ncon riferimento alla posizione dello Zamparini.<br \/>\nSull\u2019eccezione di inammissibilit\u00e0 del deferimento per violazione dell\u2019art. 32 ter, comma 5 del<br \/>\nCGS.<br \/>\nAltro profilo da esaminare riguarda al supposta inammissibilit\u00e0 del deferimento per violazione<br \/>\ndell\u2019art. 32 ter, comma 5 del CGS, eccepita dalla sola difesa della US Citt\u00e0 di Palermo Spa<br \/>\n(nonch\u00e9 dalla difesa dello Zamparini per il quale, come gi\u00e0 visto, si ritiene che il deferimento sia<br \/>\ninammissibile).<br \/>\nLa difesa della societ\u00e0 deferita evidenzia che il presente procedimento, come indicato anche<br \/>\ndalla Procura Federale, \u00e8 stato aperto in data 11 febbraio 2019, a seguito di riapertura delle<br \/>\n12<br \/>\nFederazione Italiana Giuoco Calcio \u2013 Tribunale Federale Nazionale \u2013 Sez. Disciplinare SS 2018\/2019<br \/>\nindagini del procedimento n. 8\/pg 18\/19, iscritto in data 9 luglio 2018 ed archiviato, giusta<br \/>\nprovvedimento della Procura Generale dello Sport del CONI, in data 21 dicembre 2018.<br \/>\nLamenta, al riguardo, la violazione del disposto normativo che prevede che, a seguito del<br \/>\nprovvedimento di archiviazione, la riapertura delle indagini pu\u00f2 essere disposta d\u2019ufficio, nel<br \/>\ncaso in cui emergano fatti nuovi o circostanze rilevanti dei quali il Procuratore Federale non era<br \/>\na conoscenza, giacch\u00e9 i documenti ricevuti dalla Procura della Repubblica di Palermo, a seguito<br \/>\ndella autorizzazione orale fornita dal Pubblico ministero, come da verbale di consegna del 31<br \/>\ngennaio 2019, non avrebbero i requisiti di novit\u00e0 richiesti dall\u2019art.32 ter comma 5 del CGS.<br \/>\nSotto altro profilo ha evidenziato che, nonostante la Procura Federale abbia disposto la<br \/>\nriapertura del procedimento in data 11 febbraio 2019, sulla scorta dei documenti ricevuti in data<br \/>\n31 gennaio 2019, nelle more del periodo intercorrente fra la richiesta di archiviazione formulata<br \/>\nalla Procura Generale del CONI del 30 ottobre 2018 e la sua condivisione da parte di questa del<br \/>\n21 dicembre 2018, sono pervenuti, con nota del 21 novembre 2018, alcuni atti trasmessi dalla<br \/>\nProcura della Repubblica di Palermo che, sebbene citati, sia nella relazione di indagine del 3<br \/>\naprile 2019, sia nella comunicazione di conclusione indagine, non sono poi stati prodotti e<br \/>\nriversati nel presente procedimento, all\u2019infuori dell\u2019ordinanza n.1208\/2018 emessa dal Tribunale<br \/>\ndel Riesame nei confronti di Zamparini Maurizio, acquisita anche in data 31 gennaio 2019.<br \/>\nHa evidenziato, pertanto, come la Procura Federale, sin dal 21 novembre 2018 fosse a<br \/>\nconoscenza degli elementi fondanti il deferimento e, pertanto, avrebbe dovuto procedere a<br \/>\nrevocare l\u2019istanza di archiviazione piuttosto che insistere nel provvedimento di archiviazione,<br \/>\npoi condiviso dalla Procura Generale dello Sport.<br \/>\nSotto ulteriore profilo, ha evidenziato che anche il clamore mediatico dettato dalle vicende<br \/>\nprocessuali dello Zamparini depongono nel senso della piena conoscenza dei fatti da parte<br \/>\ndella Procura Federale prima del provvedimento di archiviazione. Tale dato si evincerebbe anche<br \/>\ndalla bozza del procedimento di archiviazione laddove si evidenzia l\u2019esistenza (al 30 ottobre<br \/>\n2018) di un segreto istruttorio che sarebbe venuto meno a seguito della ricezione dei<br \/>\ndocumenti del processo penale in data 21 novembre 2018.<br \/>\nA tal riguardo ha anche formulato istanza istruttoria volta ad acquisire copia della nota della<br \/>\nProcura della Repubblica del Tribunale di Palermo del 21 novembre 2018 e dei relativi allegati.<br \/>\nIl rappresentante della Procura Federale ha evidenziato che l\u2019indagine \u00e8 stata riaperta solo a<br \/>\nseguito dell\u2019autorizzazione ottenuta dalla Procura della Repubblica di Palermo in data 31<br \/>\ngennaio 2019 all\u2019acquisizione della documentazione e che gli atti pervenuti in data 17 dicembre<br \/>\n2018 sono stati citati nella documentazione per mero errore della Segreteria della Procura<br \/>\nFederale.<br \/>\nL\u2019avv. Terracchio ha evidenziato l\u2019incertezza che rileverebbe dalle diverse date indicate dalla<br \/>\nstessa Procura Federale in ordine alla avvenuta ricezione degli atti insistendo, inoltre,<br \/>\nnell\u2019eccezione di inammissibilit\u00e0.<br \/>\nAl riguardo il Collegio ritiene che l\u2019eccezione non possa trovare accoglimento.<br \/>\nDalla disamina del deferimento e degli atti ad esso propedeutici si evince che:<\/p>\n<p>il procedimento in questione \u00e8 stato aperto in data 31 gennaio 2019, quale riapertura di un<br \/>\nprecedente procedimento, a seguito dell\u2019avvenuta consegna degli atti di indagine svolti<br \/>\nnell\u2019ambito del proc. penale n. 5310\/2017 R.G.N.R. modello 21.<br \/>\nNel verbale di consegna si d\u00e0 contezza dell\u2019avvenuta autorizzazione orale fornita dal PM in<br \/>\nragione della nota prot 1002\/8pf 18-19\/GP\/GC\/blp del 24 luglio 2018 della Procura Federale.<br \/>\nCon la predetta nota la Procura Federale aveva richiesto \u2013 alla Procura della Repubblica di<br \/>\nPalermo \u2013 copia degli atti di indagine relativi al procedimento in oggetto a seguito di notizie<br \/>\napparse sulla stampa e per effetto delle quali, in data 9 luglio 2018, era stato iscritto il<br \/>\nprocedimento disciplinare n.8 pf 18-19.<br \/>\nIn data 7 settembre 2018 veniva inoltrata alla Procura Generale dello Sport del CONI richiesta<br \/>\ndi concessione di proroga delle indagini in considerazione dell\u2019assenza di riscontro da parte<br \/>\ndell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria ordinaria.<br \/>\nCon nota prot. 4641 del 12 settembre 2018 il Procuratore Generale dello Sport del CONI<br \/>\nconcedeva, ai sensi dell\u2019art.47, comma 3, CGS del CONI, il termine di proroga delle indagini a<br \/>\ndecorrere dalla data di scadenza del termine ordinario.<br \/>\nPermanendo l\u2019assenza di riscontri da parte dell\u2019Autorit\u00e0 Giudiziaria Ordinaria, ed in ragione del<br \/>\nfatto che si attendeva la decisione della Suprema Corte di Cassazione sul ricorso proposta da<br \/>\nZamparini avverso la misura degli arresti domiciliari, nonch\u00e9 del fatto che le indagini preliminari<br \/>\nfossero, allo stato, coperte da segreto istruttorio e, pertanto, incompatibili con la durata delle<br \/>\nindagini, veniva comunicata, in data 30.10.2018, al Procuratore Generale dello Sport del CONI, ai<br \/>\nsensi dell\u2019art. 32 ter, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C., richiesta di<br \/>\nintendimento di archiviazione del procedimento allo stato degli atti, come detto condivisa in<br \/>\ndata 21 dicembre 2018.<br \/>\nIn data 31 gennaio 2019, il cancelliere della Procura della Repubblica del Tribunale di Palermo,<br \/>\nin riscontro alla richiesta del 24 luglio 2018, ottenuta l\u2019autorizzazione orale del pubblico<br \/>\nministero, ha consegnato al rappresentante della Procura Federale copia degli atti di indagine.<br \/>\nA seguito dell\u2019invio da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo degli<br \/>\natti di indagine nell\u2019ambito del sopra citato procedimento penale, la Procura Federale procedeva<br \/>\nalla riapertura delle indagini e alla iscrizione del procedimento n.816 pf 18 \u2013 19.<br \/>\nOrbene, nelle more della condivisione del procedimento di archiviazione, risultano pervenuti in<br \/>\ndata 21 novembre 2018, da parte della Procura della Repubblica di Palermo (in udienza il<br \/>\nrappresentante della Procura Federale ha riferito che tali atti sono stati ricevuti in data 17<br \/>\ndicembre 2018), i provvedimenti (elencati nelle comunicazione di conclusione indagini del 15 e<br \/>\n19 aprile 2019) emanati dal Tribunale del Riesame del 5 ottobre 2018, nonch\u00e9 l\u2019Appello del<br \/>\nPubblico Ministero avverso il provvedimento con il quale veniva rigettata la richiesta del PM di<br \/>\napplicazione delle misure cautelari.<br \/>\nIn tale contesto, secondo la difesa della societ\u00e0 palermitana, la Procura Federale avrebbe<br \/>\ndovuto procedere a revocare l\u2019istanza di archiviazione gi\u00e0 formulata.<br \/>\nL\u2019assunto non pu\u00f2 essere condiviso.<br \/>\nCome previsto dall\u2019art. 32 ter comma 2 del Codice di Giustizia FIGC, \u201cl\u2019archiviazione \u00e8 disposta<br \/>\ndal Procuratore Federale se la notizia di illecito \u00e8 infondata; pu\u00f2 altres\u00ec essere disposta quando,<br \/>\n14<br \/>\nFederazione Italiana Giuoco Calcio \u2013 Tribunale Federale Nazionale \u2013 Sez. Disciplinare SS 2018\/2019<br \/>\nentro il termine per il compimento delle indagini preliminari, gli elementi acquisiti non sono idonei<br \/>\na sostenere l\u2019accusa in giudizio ovvero l\u2019illecito \u00e8 estinto o il fatto non costituisce illecito<br \/>\ndisciplinare ovvero ne \u00e8 rimasto ignoto l\u2019autore\u201d.<br \/>\nConseguentemente, poi, l\u2019art. 32 quinques comma 4, prevede che \u201cIl Procuratore Federale,<br \/>\nconcluse le indagini, se ritiene di non provvedere al deferimento, comunica entro dieci giorni il<br \/>\nproprio intendimento di procedere all\u2019archiviazione alla Procura generale dello sport. Ferme le<br \/>\nattribuzioni di questa, dispone quindi l\u2019archiviazione con determinazione succintamente<br \/>\nmotivata\u201d.<br \/>\nIn tale ottica, pertanto, in assenza di alcun riscontro da parte della Procura della Repubblica, il<br \/>\nProcuratore Federale, una volta scaduto il termine per il compimento delle indagini, ha<br \/>\nproceduto a disporre l\u2019archiviazione ed \u00e8 evidente che la condivisione dell\u2019archiviazione da parte<br \/>\ndella Procura Generale dello Sport \u00e8 avvenuta sulla scorta degli elementi indicati nella proposta<br \/>\ndi archiviazione, vale a dire, in attesa dell\u2019esito della pronuncia della Suprema Corte, il mancato<br \/>\ninvio degli atti di indagine da parte della Procura della Repubblica e non certo di tutti gli altri<br \/>\nelementi indicati nell\u2019odierno atto di deferimento.<br \/>\nSolo in data 31 gennaio 2019 la Procura della Repubblica di Palermo ha proceduto a consegnare<br \/>\nun CD contenente gli atti di indagine in riscontro alla richiesta del luglio 2018, unitamente, fra<br \/>\nl\u2019altro, al dispositivo della Suprema Corte del 24 gennaio 2019 che rigettava il ricorso di<br \/>\nZamparini Maurizio.<br \/>\nAd avviso del Tribunale tale evento, vale a dire la trasmissione e la conseguente acquisizione<br \/>\ndegli atti di indagine formalmente richiesta \u2013 ivi compreso il fascicolo della procedura<br \/>\nprefallimentare e l\u2019intervenuta pronuncia della Suprema Corte \u2013 il cui mancato riscontro<br \/>\nautorizzativo aveva di fatto reso impossibile l\u2019espletamento delle indagini del precedente<br \/>\nprocedimento, rappresenta sicuramente una circostanza rilevante che legittima, ai sensi<br \/>\ndell\u2019art.32 ter, comma 5, la riapertura delle indagini.<br \/>\nSe cos\u00ec non fosse, si dovrebbe concludere che ogni qual volta venga aperta un\u2019indagine sulla<br \/>\nbase di un procedimento penale, in carenza di trasmissione degli atti, ritualmente richiesti, una<br \/>\nvolta scaduti i termini ristretti per l\u2019indagine preliminare, poich\u00e9 \u00e8 doveroso procedere ad un<br \/>\nformale provvedimento di archiviazione, giusta quanto previsto dagli artt. 32 ter comma 2 e 32<br \/>\nquinques comma 4, sarebbe inevitabilmente precluso procedere a qualsivoglia azione<br \/>\ndisciplinare.<br \/>\nNe deriva che non rileva, ai fini di una presunta doverosit\u00e0 di formulare un\u2019istanza di revoca del<br \/>\nprocedimento di archiviazione, la circostanza che nella comunicazione della conclusione delle<br \/>\nindagini inviata ai deferiti viene dato atto dell\u2019acquisizione, in data 21.11.2018, di alcuni atti relativi<br \/>\nal procedimento penale in corso.<br \/>\nL\u2019 eccezione sollevata sul punto sollevata atti non pu\u00f2 ritenersi fondata.<br \/>\nEd infatti, avuto riguardo all\u2019elenco contenuto nelle pagine 3 e segg. della comunicazione di<br \/>\nconclusione indagini in atti (riportata nella relazione conclusiva ma non allegata agli atti), con<br \/>\nla nota appena richiamata la Procura della Repubblica di Palermo, gi\u00e0 interessata della richiesta<br \/>\ndi atti ex art. 116 c.p.p., avrebbe proceduto alla trasmissione dei provvedimenti giudiziari nel<br \/>\nfrattempo intervenuti nei confronti degli indagati \u2013 il cui esito fra l\u2019altro, era gi\u00e0 noto alla Procura<br \/>\n15<br \/>\nFederazione Italiana Giuoco Calcio \u2013 Tribunale Federale Nazionale \u2013 Sez. Disciplinare SS 2018\/2019<br \/>\nFederale \u2013 come si evince dal provvedimento di archiviazione, senza tuttavia allegare alcun atto<br \/>\ndelle indagini preliminari del procedimento penale che pure era stato richiesto dalla Procura<br \/>\nFederale.<br \/>\nConseguentemente, se da un lato si deve ritenere che l\u2019assenza di qualsivoglia indicazione<br \/>\ndocumentale circa eventuali specifiche richieste dell\u2019Autorit\u00e0 Giudiziaria procedente circa la<br \/>\nsegretezza di tali atti, \u00e8 per\u00f2 evidente che i provvedimenti giudiziari cos\u00ec pervenuti, peraltro in<br \/>\nun momento antecedente l\u2019archiviazione del procedimento, correttamente potevano ritenersi<br \/>\nnon rilevanti ai fini dell\u2019esercizio dell\u2019azione disciplinare non potendo essi essere considerati,<br \/>\nin quel momento, sostitutivi degli accertamenti svolti dall\u2019A.G. ancora ignoti alla Procura<br \/>\nFederale, n\u00e9 erano comprensivi degli esiti del procedimento innanzi alla Suprema Corte; tanto \u00e8<br \/>\nvero che solo un provvedimento di quelli elencati \u00e8 stato poi utilizzato ai fini del presente<br \/>\ndeferimento.<br \/>\nE ci\u00f2 a maggior ragione se si considera che in quel momento i termini per poter svolgere ulteriori<br \/>\nautonome indagini da parte della Procura Federale (eventuale acquisizione degli atti presso la<br \/>\nCOVISOC, audizioni dei soggetti coinvolti) erano ormai decorsi.<br \/>\nSi potrebbe, al pi\u00f9, discutere in ordine al fatto che la Procura Federale avrebbe potuto disporre<br \/>\nla riapertura delle indagini gi\u00e0 a seguito della ricezione di tale nota; sul punto, tuttavia, si ritiene<br \/>\nche le valutazioni del Procuratore Federale non siano sindacabili in tale sede, sia perch\u00e9 frutto<br \/>\ndi valutazioni meramente tecniche, atteso che nel caso di specie si \u00e8 attesa la trasmissione<br \/>\ndegli atti di indagine relativi al procedimento penale, sia in ragione del fatto che l\u2019ordinamento<br \/>\nFederale non prevede alcun obbligo in ordine ai tempi circa l\u2019iscrizione delle notizie nell\u2019apposito<br \/>\nregistro (CFA, C.U. 141\/CFA del 12 giugno 2016); pertanto, l\u2019aver disposto la riapertura delle<br \/>\nindagini sulla scorta dei complessivi nuovi elementi e circostanze pervenute in data 31 gennaio<br \/>\n2019, piuttosto che sui soli atti pervenuti in data 21 novembre 2018 (ovvero 17 dicembre 2018),<br \/>\nperaltro non utilizzati ai fini del presente deferimento (all\u2019infuori del provvedimento del riesame<br \/>\nemanato nei confronti di Zamparini Maurizio trasmesso anche in data 31 gennaio 2019), non<br \/>\npu\u00f2 avere alcuna rilevanza in ordine alle valutazioni oggetto del deferimento.<br \/>\nLa valutazione effettuata circa la sussistenza di elementi di novit\u00e0 e di circostanze rilevanti<br \/>\ndalla Procura Federale ed alla base del procedimento di riapertura delle indagini, in relazione al<br \/>\nprovvedimento di archiviazione nel quale, appunto, si evidenziava l\u2019assenza di trasmissione<br \/>\ndegli atti di indagine e l\u2019attesa del provvedimento della Suprema corte di Cassazione, appare,<br \/>\npertanto, ragionevole e immune da vizi.<br \/>\nDa tali considerazioni deriva anche l\u2019infondatezza dell\u2019eccezione formulata relativamente alla<br \/>\nviolazione del principio del ne bis in idem sostanziale.<br \/>\nSi ritiene, infine, di non aderire alla richiesta istruttoria formulata dalla societ\u00e0 palermitana in<br \/>\nquanto la mancata allegazione degli atti trasmessi dalla Procura della Repubblica in data 21<br \/>\nnovembre 2018 (ovvero 17 dicembre 2018) comporta, al limite, la loro inutilizzabilit\u00e0.<br \/>\nSull\u2019inammissibilit\u00e0 circa l\u2019incongruenza della documentazione acquisita dalla Procura Federale<br \/>\nin data 31 gennaio 2019 con la data riportata nell\u2019elenco dei file contenuti nel CD consegnato.<br \/>\nHa poi dedotto, la difesa dell\u2019US Citt\u00e0 di Palermo Spa, l\u2019inammissibilit\u00e0 del deferimento, in<br \/>\nquanto la consegna brevi manu della documentazione avvenuta in data 31 gennaio 2019<br \/>\nlascerebbe presupporre un precedente contatto fra la Procura della Repubblica e la Procura<br \/>\nFederale per acquisire ulteriore documentazione; sotto altro profilo ha evidenziato che l\u2019elenco<br \/>\ndei documenti consegnati dalla Procura della Repubblica reca la data del 20 febbraio 2019<br \/>\nincompatibile con quella in cui sarebbe stata effettuata la consegna e anche con quella di<br \/>\nriapertura delle indagini.<br \/>\nTali asserzioni, tuttavia, del tutto generiche, non si ritiene siano idonee a deporre per<br \/>\nl\u2019inammissibilit\u00e0 dell\u2019odierno deferimento giacch\u00e9 non si comprende se la difesa \u2013 in assenza<br \/>\ndi formale querela di falso \u2013 ponga in dubbio la genuinit\u00e0 del verbale di consegna del 31 gennaio<br \/>\n2019 e del conseguente provvedimento di riapertura delle indagini.<br \/>\nSulle ulteriori eccezioni formulate dalla difesa dell\u2019US Palermo.<br \/>\nVanno alfine rigettate le ulteriori eccezioni formulate dalla difesa del Palermo (alcune formulate<br \/>\nanche dalla difesa di Zamparini) di seguito esplicitate.<br \/>\nIn ordine all\u2019eccezione circa l\u2019omessa esecuzione di indagini autonome da parte della Procura<br \/>\nFederale nell\u2019ambito del procedimento disciplinare 8 pf 18\/19, si ritiene che in tale sede non<br \/>\npossano trovare censura la doglianza in questione, che riguarda un procedimento conclusosi<br \/>\ncon l\u2019archiviazione; d\u2019altronde, in assenza di riscontri da parte della Procura della Repubblica di<br \/>\nPalermo, non appare irragionevole l\u2019operato della Procura Federale.<br \/>\nPer i motivi ampiamente suesposti, si ritiene inammissibile anche l\u2019eccezione relativa alla<br \/>\ndecadenza dell\u2019azione disciplinare.<br \/>\nCon riferimento, poi, all\u2019eccezione di difetto di giurisdizione in relazione al quanto previsto<br \/>\ndall\u2019art.3 del D.L. 220\/2003 come modificato dalla L. 17 ottobre 2003, n. 280, n. 145\/2018 \u00e8<br \/>\nsufficiente evidenziare che oggetto del presente procedimento non \u00e8 l\u2019ammissione o<br \/>\nl\u2019esclusione dalle competizioni professionistiche, bens\u00ec la violazione di specifiche norme di<br \/>\nnatura amministrativo-gestionale.<br \/>\nAnche con riferimento alla richiesta di sospensione del procedimento in attesa della definizione<br \/>\ndel procedimento penale, \u00e8 sufficiente richiamare quanto sancito al riguardo dal Collegio di<br \/>\nGaranzia dello Sport secondo il quale, l\u2019art. 38, comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva del<br \/>\nCONI \u201c\u2026stabilisce un precetto che palesemente conduce alla infondatezza della pretesa del<br \/>\nricorrente; si afferma, infatti, la piena indipendenza dell\u2019azione disciplinare sportiva da quella<br \/>\npenale per i medesimi fatti. E addirittura, il successivo art. 39, ultimo comma, CGS del CONI<br \/>\nstabilisce che \u201cin nessun caso\u201d il procedimento pu\u00f2 essere sospeso, salvo che, per legge, si<br \/>\ndebba decidere una pregiudiziale di merito gi\u00e0 sottoposta alla cognizione dell\u2019Autorit?<br \/>\ngiudiziaria. Questo Collegio di Garanzia, con orientamento che si ribadisce, ha gi\u00e0 affermato che<br \/>\nil giudice sportivo, in assoluta autonomia rispetto a quello penale, pu\u00f2 valutare in assoluta<br \/>\nlibert\u00e0 gli elementi istruttori raccolti in sede penale, indipendentemente anche dal rilievo penale<br \/>\ndei fatti rappresentati o dal fatto che vi sia stata sentenza di condanna penale (cfr. Collegio di<br \/>\nGaranzia, dec. n. 14 del 2016, IV^ Sez.). Ed \u00e8, dunque, logica conseguenza del principio cardine<br \/>\ndi autonomia dell\u2019ordinamento sportivo che il procedimento sportivo non possa e non debba<br \/>\nessere sospeso (salvo il caso dell\u2019articolo 39, ultimo comma, citato). Se, infatti, in pendenza<br \/>\ndel processo penale il tesserato potesse in qualche modo sottrarsi alle responsabilit\u00e0 nascenti<br \/>\ndal suo vincolo di affiliazione sportiva, l\u2019intero sistema della giustizia endofederale e di quella<br \/>\n17<br \/>\nFederazione Italiana Giuoco Calcio \u2013 Tribunale Federale Nazionale \u2013 Sez. Disciplinare SS 2018\/2019<br \/>\npresso il CONI perderebbe significato (cfr. Collegio di Garanzia, dec. n. 11 del 2016, IV^ Sez.).\u201d<br \/>\n(Collegio di Garanzia CONI, SS. UU., 4 agosto 2017, n. 37).<br \/>\nDel pari infondata si appalesa la contestazione in ordine al conflitto di attribuzioni fra la Procura<br \/>\nFederale e la Co.Vi.So.C., unico organo deputato al controllo contabile delle societ\u00e0 affiliate ed<br \/>\nal quale \u00e8 demandata la competenza esclusiva nella valutazione dei bilanci di esercizio delle<br \/>\npredette societ\u00e0, giacch\u00e9 fra le contestazioni formulate vi \u00e8 proprio quella di aver fornito false<br \/>\ninformazioni alla COVISOC che, pertanto, non sarebbe stata posta nelle condizioni di esercitare<br \/>\ncorrettamente le proprie prerogative.<br \/>\nL\u2019esame delle contestazioni formulate.<br \/>\nEsaurito l\u2019esame delle questioni preliminari, va esaminato il merito delle vicende dedotte in<br \/>\ndeferimento con riferimento alle posizioni dei sigg.ri Morosi Anastasio, Giammarva Giovanni,<br \/>\nnonch\u00e9 della societ\u00e0 US Citt\u00e0 di Palermo Srl per effetto delle condotte tenute oltre che dai due<br \/>\nsoggetti sopra indicati per i quali risponde rispettivamente a titolo di responsabilit\u00e0 oggettiva<br \/>\ne diretta, anche di quelle di Maurizio Zamparini e per le quali la societ\u00e0 risponde a titolo di<br \/>\nresponsabilit\u00e0 diretta.<br \/>\nSi ritiene infatti, conformemente a quanto previsto in ordine alla cd. responsabilit?<br \/>\namministrativa degli enti, che la stessa, qualora si qualifichi come diretta, sia del tutto<br \/>\nautonoma rispetto alla responsabilit\u00e0 dell\u2019autore materiale dell\u2019illecito e, pertanto, che l\u2019ente<br \/>\ndebba esserne chiamato a risponderne autonomamente, previa verifica incidentale delle<br \/>\ncondotte illecite realizzate.<br \/>\nOrbene, ritiene il Collegio che dall\u2019esame degli specifici fatti, come ampiamente evidenziati<br \/>\nnell\u2019atto di deferimento, sulla scorta degli atti dedotti in giudizio, emerga la loro idoneit\u00e0 a<br \/>\ncorroborare le ipotesi accusatorie formulate nei termini che seguono.<br \/>\nVa necessariamente premesso che, a prescindere dalle attuali vicende societarie e dalle<br \/>\nevoluzioni delle stesse, l\u2019esame delle condotte non pu\u00f2 che essere riferito al momento storico<br \/>\nin cui si sono verificati i fatti ed al contesto in cui gli stessi sono stati posti in essere, in<br \/>\nrelazione alle condotte materiali realizzate all\u2019evidente fine di rappresentare una realt?<br \/>\neconomico finanziaria ben diversa rispetto alla realt\u00e0 della societ\u00e0 odierna deferita.<br \/>\nIl quadro probatorio emerso dagli innumerevoli gravi indizi cristallizzati nel corso delle tre fasi<br \/>\ndel giudizio cautelare \u00e8 idoneo ad individuare le specifiche attivit\u00e0 poste in essere finalizzate<br \/>\nalla realizzazione dello scopo sopra indicato.<br \/>\nCome si evince dall\u2019emblematica ricostruzione dei fatti come evidenziata negli atti penali, gli<br \/>\nodierni deferiti, unitamente allo Zamparini, nel periodo in questione hanno ripetutamente<br \/>\nperpetrato gli illeciti contestati; ci\u00f2 \u00e8 corroborato anche dalla notevole mole di intercettazioni<br \/>\nche hanno dato piena conferma dell\u2019impianto accusatorio.<br \/>\nCi\u00f2 che preme rilevare, in questa sede, \u00e8 che la maggior parte delle eccezioni formulate dalla<br \/>\ndifesa, incentrate specificatamente sulla relazione dei consulenti tecnici d\u2019ufficio incaricati<br \/>\nnell\u2019ambito del procedimento prefallimentare, sono state attentamente valutate e sconfessate<br \/>\novvero, quantomeno inquadrate nel solo contesto prettamente civilistico, dai giudici della<br \/>\ncautela in ben tre gradi di giudizio.<br \/>\n18<br \/>\nFederazione Italiana Giuoco Calcio \u2013 Tribunale Federale Nazionale \u2013 Sez. Disciplinare SS 2018\/2019<br \/>\nEmblematiche, inoltre, sono anche le considerazioni effettuate dal GIP del Tribunale Ordinario<br \/>\ndi Palermo nell\u2019ordinanza del 25 febbraio 2019 l\u00ec dove, nel rigettare la richiesta di revoca delle<br \/>\nmisure cautelari dello Zamparini, ha posto in evidenza l\u2019inesistenza di fatti nuovi idonei a mutare<br \/>\nil quadro del giudicato cautelare, evidenziando che \u2026ad abundantiam pu\u00f2 aggiungersi che le<br \/>\nultime vicende descritte, prima fra tutte l\u2019incredibile cessione della societ\u00e0 ad un gruppo privo<br \/>\ndi qualsiasi disponibilit\u00e0 finanziaria, con la conseguente inevitabile retrocessione della stessa<br \/>\nallo Zamparini, non fanno che confermare l\u2019attitudine e la volont\u00e0 del predetto a ricorrere a<br \/>\nmetodi quanto meno opachi per il perseguimento dei propri interessi e la sua palese<br \/>\nnoncuranza per le iniziative in corso da parte delle varie autorit\u00e0 interessate alla vicenda\u201d<br \/>\nSotto il profilo dell\u2019ammissibilit\u00e0 al presente procedimento delle prove acquisite mediante<br \/>\nintercettazioni, che la difesa del US Citt\u00e0 di Palermo espressamente contesta in quanto basate<br \/>\nesclusivamente su brogliacci, perch\u00e9 indicate solo quelle favorevoli all\u2019accusa e che si<br \/>\nritengono acquisite al di fuori dei casi esplicitamente previsti dalle norme processuali, il Collegio<br \/>\nnon pu\u00f2 che evidenziare che sul punto una valutazione \u00e8 gi\u00e0 stata effettuata dai giudici<br \/>\ncautelari; in particolare il giudice del riesame ha espressamente affermato che \u201cIn assenza di<br \/>\nspecifiche contestazioni, il Collegio non pu\u00f2 che rilevare, in generale, che l\u2019attivit\u00e0 di<br \/>\nintercettazione risulta regolarmente autorizzata o convalidata con provvedimenti le cui<br \/>\nmotivazioni rispondono ai canoni prescritti in materia, tenuto anche conto dei dati e degli<br \/>\nargomenti esposti per relationem negli atti richiamati.\u201d<br \/>\nAnche in questa sede le osservazioni in ordine al contenuto delle intercettazioni di cui agli atti<br \/>\nprocessuali appaiono generiche atteso che, fra l\u2019altro, il giudice penale ha evidenziato il dubbio<br \/>\ndella genuinit\u00e0 delle intercettazioni ma solo dalla data del 12 maggio 2018 in poi, evitando di<br \/>\nprendere in considerazione tali dati.<br \/>\nEd invero il collegio ritiene che l\u2019esame effettuato dai giudici penali abbia tenuto in debita<br \/>\nconsiderazione gli esiti della consulenza intervenuta nel giudizio fallimentare, procedendo in<br \/>\ndiversi casi a escludere le contestazioni formulate dalla Procura della Repubblica, ritenendo,<br \/>\npertanto, di potere escludere che le ipotesi accusatorie siano state fondate ed avallate sulla<br \/>\nmera scorta della perizia di parte, cos\u00ec come sostenuto dalle difese dei deferiti.<br \/>\nCon riferimento alle contestazioni formulate nell\u2019atto di deferimento ritiene il Collegio che siano<br \/>\nfondate, come approfonditamente evidenziato anche negli atti penali, con riferimento a:<br \/>\n1) le iscrizioni effettuate nello stato patrimoniale dei bilanci 2015-2016-2017 \u201ccrediti per<br \/>\nimposte anticipate\u201d per un valore pari a 5.500.000,00 euro, in violazione del principio contabile<br \/>\nOIC 25, in relazione alla verificata impossibilit\u00e0 di ipotizzare futuri redditi imponibili idonei a<br \/>\nrecuperare le imposte anticipate.<br \/>\nAl riguardo la difesa della societ\u00e0 US Citt\u00e0 di Palermo ha evidenziato l\u2019inapplicabilit\u00e0 dei principi<br \/>\ncontabili OIC ai bilanci redatti prima del 2017, atteso che l\u2019obbligo di redigere i bilanci delle<br \/>\nsociet\u00e0 di calcio conformemente ai suddetti principi, previsto dall\u2019art.84, comma 3 delle NOIF,<br \/>\n\u00e8 stato introdotto con decorrenza 1 gennaio 2017.<br \/>\nLa difesa del Morosi ha invece posto in evidenza che nell\u2019anno 2014\/2015 la societ\u00e0 aveva<br \/>\nrealizzato importanti plusvalenze le cui sopravvenienze ha proceduto a rateizzare nell\u2019arco di<br \/>\n19<br \/>\nFederazione Italiana Giuoco Calcio \u2013 Tribunale Federale Nazionale \u2013 Sez. Disciplinare SS 2018\/2019<br \/>\ncinque anni, facendo concorrere al reddito fiscale dell\u2019esercizio 2014\/2015 solo un quinto del<br \/>\nloro importo.<br \/>\nCon riferimento agli anni 2016 e 2017, invece, ha sostenuto che il mancato recupero delle<br \/>\nimposte anticipate \u00e8 stato dovuto ad una serie di circostanze che hanno impedito alla societ?<br \/>\ndi conseguire i risultati sportivi sperati.<br \/>\nAl riguardo, tuttavia, deve evidenziarsi che le giustificazioni addotte sono mere congetture che<br \/>\nnon trovano riscontro n\u00e9 con quanto evidenziato dai consulenti tecnici d\u2019ufficio, n\u00e9, con quanto<br \/>\nconseguentemente ritenuto dai giudici penali che hanno rilevato il palese contrasto con il<br \/>\nprincipio contabile OIC e con i canoni di prudenza che devono orientare le scelte degli<br \/>\namministratori, atteso che \u00e8 stato rilevato che, in presenza di risultati fiscali negativi nel corso<br \/>\ndel quadriennio in questione, non \u00e8 stata effettuata alcuna pianificazione fiscale per poter<br \/>\nprocedere alla predetta iscrizione.<br \/>\nN\u00e9 pu\u00f2 ritenersi che alla societ\u00e0 non si dovessero applicare i principi contabili OIC che sono<br \/>\nespressamente richiamati nei bilanci in questione (giusta richiamo ai principi contabili<br \/>\nnazionali), n\u00e9 che, secondo quanto sostenuto dalla difesa dello Zamparini, la ragionevole<br \/>\ncertezza pu\u00f2 rinvenirsi dalla possibile cessione di giocatori che comportino l\u2019emersione di<br \/>\nplusvalenze.<br \/>\n2) l\u2019iscrizione in bilancio di crediti tributari pari ad \u20ac. 2.940.559,00 nella voce di bilancio al 30<br \/>\ngiugno 2016 addebitabile al Morosi ed allo Zamparini (e, per essi, alla societ\u00e0 deferita), relativa<br \/>\nad imposte iscritte a ruolo e per le quali la societ\u00e0 aveva in corso due rateizzazioni, nella<br \/>\nconsiderazione che si trattasse di iscrizioni a ruolo provvisorie a fronte di contenziosi pendenti,<br \/>\nattesa la pendenza di ricorsi innanzi alle commissioni tributarie. Il rilievo in questione \u00e8 stato<br \/>\ncondiviso anche dai consulenti della procedura fallimentare attesa, ovviamente, la palese<br \/>\ncontrariet\u00e0 a qualsivoglia regola contabile di prudenza. N\u00e9 vale ad escludere la responsabilit?<br \/>\nin questione la circostanza che, a seguito di procedimenti conciliativi con l\u2019Agenzia delle<br \/>\nEntrate, il debito si sia sostanzialmente ridotto, giacch\u00e9 ci\u00f2 che rileva \u00e8 la condotta materiale<br \/>\ntenuta nel particolare momento storico, volta a neutralizzare, in bilancio, gli effetti del debito.<br \/>\n3) La macroscopica vicenda inerente la plusvalenza iscritta per effetto della cessione, da parte<br \/>\ndella societ\u00e0 deferita, della partecipazione totalitaria nella Mepal alla societ\u00e0 anonima di diritto<br \/>\nLussemburghese Alyssa che \u00e8 risultata essere controllata, indirettamente, dalla stessa<br \/>\nfamiglia di Zamparini, a seguito di un contratto stipulato in data 30 giugno 2016.<br \/>\nIl compendio delle indagini effettuate ha avuto modo di evidenziare la fittiziet\u00e0 dell\u2019operazione<br \/>\nin questione, che ha comportato per la societ\u00e0 deferita una plusvalenza da alienazione ad<br \/>\n21,956 milioni di euro circa, originata dalla differenza di valore tra il ramo di azienda avente ad<br \/>\noggetto marchio ed accessori, ceduto nel 2014 in Mepal (per un valore di circa 18 milioni di euro)<br \/>\ned il prezzo di vendita delle quote della Mepal ad Alyssa, fissato in 40 milioni di euro da pagare<br \/>\nin diverse tranche scaglionate nel tempo.<br \/>\nLa totale convergenza di numerosissimi elementi, ben evidenziati nell\u2019atto di deferimento e nei<br \/>\ndocumenti allegati, hanno condotto i giudici penali a ritenere tale operazione un mero artifizio<br \/>\ncontabile \u2013 predisposto dallo Zamparini con la fattiva complicit\u00e0 del Morosi \u2013 per far quadrare i<br \/>\n20<br \/>\nFederazione Italiana Giuoco Calcio \u2013 Tribunale Federale Nazionale \u2013 Sez. Disciplinare SS 2018\/2019<br \/>\nconti della societ\u00e0 e dissimulare il grave deficit patrimoniale e sottrarsi, in tal modo, agli obblighi<br \/>\nprevisti dal codice civile e dalla normativa Federale in materia di societ\u00e0 professionistiche.<br \/>\nTale intento traspare chiaramente dalle numerosissime conversazioni intercettate nel corso<br \/>\ndel il quale lo Zamparini ha chiaramente confessato il vero scopo dell\u2019operazione in contrasto<br \/>\ncon quanto risultava dagli atti ufficiali (vedasi anche quanto riportato a pag.93 del decreto del<br \/>\nGIP del 25 giugno 2018).<br \/>\nDagli atti emerge anche la preoccupazione volta ad evitare operazioni infragruppo che<br \/>\navrebbero, poi, comportato l\u2019obbligo di redigere un bilancio consolidato facendo emergere la<br \/>\nrealt\u00e0 anche di fronte alla Co.Vi.So.C.<br \/>\n\u00c8 stata evidenziata, inoltre, la palese anomalia dell\u2019operazione in ragione anche della prevista<br \/>\nmodulazione del pagamento del corrispettivo in diverse tranche, dilazionate nel tempo (fino al<br \/>\n30 giugno 2019), salvo eventuali proroghe da concordare fra le parti senza alcuna garanzia.<br \/>\nIl tutto \u00e8 ampiamente corroborato anche da ulteriori anomalie rilevata dall\u2019U.I.F. della Banca di<br \/>\nItalia in ordine al soggetto stipulante per conto della Alyssa, al corrispettivo pattuito ed alla<br \/>\ntempistica dell\u2019operazione.<br \/>\nLe evidenti anomalie hanno portato il giudice della cautela a ritenere che \u201c\u2019impianto accusatorio,<br \/>\nfondato su elementi dotati di solidissima e convergente forza probante di matrice eterogenea,<br \/>\nben al di l\u00e0 del parametro richiesto a fini cautelari, non pu\u00f2 affatto ritenersi infirmato od anche<br \/>\nsolo minimamente scalfito dalle iniziative poste in essere dallo Zamparini, mal supportato ed<br \/>\nassecondato dal Morosi dopo la scoperta dell\u2019indagine penale e l\u2019apertura della procedura<br \/>\nfallimentare\u201d.<br \/>\n\u00c8 emerso, infatti, che successivamente a tali eventi lo Zamparini abbia proceduto a postergare<br \/>\ni tempi di pagamento del debito, a predisporre garanzie pignoratizie e fideiussorie di dubbia<br \/>\nesperibilit\u00e0 (basti pensare che la garanzia fideiussoria viene rilasciata dalla societ\u00e0 Gasda,<br \/>\nsociet\u00e0 anch\u2019essa riconducibile allo Zamparini, che risultava in stato di indebitamento per \u20ac.<br \/>\n202.000.000,00), nonch\u00e9 a disporre il pagamento di una tranche del debito della Alyssa, pari<br \/>\na 4.000.000,00 in data 24 gennaio 2018 al dichiarato fine di cercare di smontare il cartello<br \/>\naccusatorio.<br \/>\nAppare ulteriormente anomalo che lo stesso Zamparini provveda al pagamento della predetta<br \/>\nsomma, mediante un articolato sistema di movimentazione finanziaria con il quale lo stesso<br \/>\nprocede a bonificare la somma in favore della societ\u00e0 KALIKA s.a., amministrata da Luc Braun,<br \/>\nin virt\u00f9 di un contratto di finanziamento stipulato in pari data tra Maurizio Zamparini e la stessa<br \/>\nKalika s.a., avente ad oggetto un prestito di \u20ac 4.000.000,00.<br \/>\nCome evidenziato nell\u2019ordinanza del GIP e come ripercorso anche nell\u2019atto di deferimento, in<br \/>\ndata 19.1.2018, la KALIKA s.a. trasferisce alla Alyssa s.a. la stessa somma, in virt\u00f9 di un<br \/>\ncontratto di finanziamento stipulato in pari data tra le due societ\u00e0 e, in particolare,<br \/>\nnell\u2019occasione la KALIKA s.a. \u00e8 rappresentata da Maurizio Zamparini e la Alyssa s.a. invece da<br \/>\nLuc Braun il quale, come detto, \u00e8 in realt\u00e0 amministratore della prima.<br \/>\nIl 22.1.2018 la Alyssa s.a. dispone il bonifico di 4.000.000,00 euro in favore della US Citt\u00e0 di Palermo Spa.<br \/>\n21<br \/>\nFederazione Italiana Giuoco Calcio \u2013 Tribunale Federale Nazionale \u2013 Sez. Disciplinare SS 2018\/2019<br \/>\nUnitamente al bonifico sopra descritto, Maurizio Zamparini ha effettuato una compensazione<br \/>\ndi crediti, al medesimo fine di estinguere parzialmente il debito di Alyssa s.a. nei confronti della<br \/>\nUS Citt\u00e0 di Palermo Spa.<br \/>\nIn particolare, la STD s.a. ha ceduto un proprio credito pari a 7.500.000,00 euro, credito vantato<br \/>\ndalla stessa nei confronti della US Citt\u00e0 di Palermo Spa, alla Alyssa s.a..<br \/>\nLa STD s.a. aveva acquistato tale credito dalla Pencill Hill Limited la quale, a sua volta, aveva<br \/>\nconcluso un accordo transattivo sottoscritto in data 26.1.2017 tra la societ\u00e0 calcistica e la<br \/>\nPencil Hill Limited, con riguardo ai diritti spettanti per la intermediazione nella vicenda del<br \/>\ntrasferimento del calciatore Paolo Dybala.<br \/>\nAl riguardo il PM penale rileva che non \u00e8 chiaro a quale titolo la STD ceda tale credito.<br \/>\nLe difese hanno sostenuto la piena validit\u00e0 della pattuizione contrattuale, ritenuta pienamente<br \/>\nlegittima anche dal Tribunale Fallimentare ed hanno evidenziato che \u00e8 frequente la prassi di<br \/>\nprocedere a tali operazioni, non essendo rilevante la riconducibilit\u00e0 dell\u2019Alyssa s.a. allo stesso<br \/>\ngruppo.<br \/>\nTale operazione, la cessione di beni aziendali, si porrebbe quale alternativa alla ricapitalizzazione<br \/>\nda parte dei soci.<br \/>\nHa contestato la circostanza dell\u2019avvenuta sovrastima del valore della Mepal e ha evidenziato<br \/>\nche, ad oggi, gran parte del debito \u00e8 stato onorato e la restante parte, pari ad \u20ac. 20.000.000,00<br \/>\ndovrebbe essere pagata dalla societ\u00e0 acquirente Sporting Network Srl.<br \/>\nVa rilevato, fra l\u2019altro, che dalla documentazione trasmessa dalla difesa risulta che altri \u20ac<br \/>\n5.700.000,00 sarebbero stati pagati dalla Alyssa mediante compensazione di un credito che<br \/>\nlo stesso Zamparini \u2013 ma non si comprende a quale titolo \u2013 vantava nei confronti della US Citt?<br \/>\ndi Palermo Spa.<br \/>\nTali suggestive considerazioni non incidono sulla piena censurabilit\u00e0 dell\u2019operazione effettuata<br \/>\nche al momento della sua realizzazione non produceva alcun effettivo incremento economico<br \/>\ndella societ\u00e0 deferita, ma era esclusivamente posta in essere per evitare di dover ricapitalizzare<br \/>\nla stessa compromettendo, in caso di impossibilit\u00e0, l\u2019iscrizione al campionato.<br \/>\nD\u2019altronde le considerazioni formulate nella sentenza del Tribunale Fallimentare che ha ritenuto,<br \/>\nai fini della dichiarazione di fallimento, che il debito della Alyssa dovesse considerarsi liquido<br \/>\ned esigibile sono state attentamente tenute in considerazione dai giudici penali, che hanno<br \/>\ncomunque confermato il giudizio di disvalore relativamente alle condotte tenute nella vicenda<br \/>\nin questione, partendo dal presupposto che le valutazioni del Tribunale fallimentare sono state<br \/>\nfatte sulla mera scorta della documentazione ufficiale, senza tener conto dell\u2019enorme serie di<br \/>\nelementi a disposizione nel giudizio penale; ci\u00f2 nonostante i giudice fallimentare, sulla scorta<br \/>\ndella consulenza tecnica ha comunque evidenziato elementi di criticit\u00e0 in ordine alle due<br \/>\ngaranzie rilasciate dalla societ\u00e0 Gasda e dalla stessa Mepal.<br \/>\nAnche la successiva operazione architettata dallo Zamparini ed avallata dal Morosi, volta<br \/>\nall\u2019acquisto della Alyssa da parte della societ\u00e0 US Palermo Calcio, senza alcun esborso di<br \/>\ndanaro volta ad evitare di dover procedere alla svalutazione del credito verso Alyssa, \u00e8 indice<br \/>\nsintomatico della gravit\u00e0 degli illeciti perpetrati.<br \/>\n22<br \/>\nFederazione Italiana Giuoco Calcio \u2013 Tribunale Federale Nazionale \u2013 Sez. Disciplinare SS 2018\/2019<br \/>\nD\u2019altronde, pur a voler ammettere la legittimit\u00e0 dell\u2019operazione, ma cos\u00ec non \u00e8, appare del tutto<br \/>\nabnorme il valore pari ad \u20ac. 40.000.000,00 di acquisto della societ\u00e0 Mepal a fronte di un valore<br \/>\ncontabilizzato pari ad \u20ac. 18.000.000,00 circa.<br \/>\nNel caso di specie era stato proprio Morosi, nel 2014, a redigere la perizia di stima del valore<br \/>\ndella partecipazione di Mepal e, pertanto lo stesso risulta pienamente consapevole, nonch\u00e9<br \/>\nconcorrente, nelle condotte perpetrate dallo Zamparini.<br \/>\nLo Zamparini, fra l\u2019altro, come riferito anche da soggetti escussi a sommarie informazioni, non<br \/>\navrebbe mai fatto mistero del fatto che l\u2019operazione Alyssa servisse per ottimizzare il bilancio<br \/>\ne che si trattava di espedienti per \u201cmandare avanti la baracca\u201d.<br \/>\n4. Analoghe considerazioni devono essere effettuate con riferimento alle posizioni degli odierni<br \/>\ndeferiti relativamente all\u2019ipotizzata violazione della normativa Federale in materia per aver fornito<br \/>\nfalse informazioni al fine di ostacolare l\u2019attivit\u00e0 di vigilanza della Co.Vi.So.C.<br \/>\nAnche in tal caso dall\u2019indagine, lungi dalle considerazioni difensive formulate, appare evidente<br \/>\nche, mediante gli artifizi contabili, gli odierni deferiti hanno inevitabilmente fornito false<br \/>\ninformazioni alla Covisoc, come puntualmente evidenziato negli atti penali, anche ricorrendo a<br \/>\ndiversi espedienti al fine di eluderne il controllo (vedasi pag. 140 dell\u2019ordinanza del GIP del 25<br \/>\nluglio 2018). Fondamentale, come emerso dal quadro delle indagini, \u00e8 il ruolo del Morosi, che ha<br \/>\nproceduto alla predisposizione delle note con le quali si cercava di eludere i predetti controlli.<br \/>\nOltremodo grave, poi, \u00e8 stata la condotta tenuta in occasione dell\u2019ammissione al campionato di<br \/>\nSerie B 2017\/2018, allorquando gli atti inviati alla COVISOC, come individuati nell\u2019atto di<br \/>\ndeferimento e negli atti penali, hanno consentito di occultare una situazione perdita di capitale<br \/>\nsocietario rilevante ex art 2447 c.c. che avrebbe impedito l\u2019iscrizione al campionato di calcio.<br \/>\nSul punto il giudice della cautela afferma che \u201canche rispetto agli obblighi di corretta<br \/>\ninformazione verso la Covisoc lo Zamparini ha perseverato, ben dopo la conoscenza<br \/>\ndell\u2019indagine penale, nei contegni illeciti, fornendo dal 3 agosto al 29 novembre, a seguito delle<br \/>\npressanti richieste di chiarimenti dell\u2019organismo tecnico di vigilanza, informazioni<br \/>\nsistematicamente reticenti, fuorvianti e finanche false ed altres\u00ec facendo in modo, d\u2019intesa con<br \/>\nil Morosi, di calibrare i tempi per l\u2019approvazione del bilancio al giorno successivo della visita<br \/>\nispettiva della COVISOC in modo da non dare loro i documenti\u201d.<br \/>\nTali comportamenti sono continuati anche nel corso del 2017 anche ad opera del Giammarva<br \/>\nGiovanni e dello Zamparini, atteso che dagli atti di causa risulta che lo stesso, nonostante<br \/>\nfosse ben conscio della problematicit\u00e0 delle operazioni poste in essere non si \u00e8 tirato indietro<br \/>\nnel fornire le predette false informazioni ; in alcun modo, poi, pu\u00f2 essere ritenuta una valida<br \/>\nesimente la condotta tenuta dallo stesso allorquando ha proceduto a costituire formalmente<br \/>\nin mora la societ\u00e0 Alyssa giacch\u00e9 attivit\u00e0 del tutto inutile in ragione della piena conoscenza<br \/>\ndella sostanziale impossibilit\u00e0 della stessa di adempiere alle proprie obbligazioni.<br \/>\nSi ritiene ininfluente l\u2019omessa formale contestazione della violazione dell\u2019art.8 nella<br \/>\ncomunicazione di conclusione indagini, attesa la specifica qualificazione del fatto contestato<br \/>\neffettuata dalla Procura Federale.<br \/>\n5. Il collegio ritiene, infine, che non sussistono le violazioni contestate al punto 1) dell\u2019atto di<br \/>\ndeferimento, nonch\u00e9 quelle di cui al punto 2 A) e 5 A) in ragione di quanto esposto dalle difese<br \/>\n23<br \/>\nFederazione Italiana Giuoco Calcio \u2013 Tribunale Federale Nazionale \u2013 Sez. Disciplinare SS 2018\/2019<br \/>\ndei deferiti e da quanto emerso nel corso dell\u2019indagine penale che nei casi in questione ha<br \/>\nescluso la sussistenza dei reati.<br \/>\nRisultano pertanto sufficientemente provate le responsabilit\u00e0 dei deferiti, nonch\u00e9 della societ?<br \/>\nUS Citt\u00e0 di Palermo Spa.<br \/>\nLe sanzioni<br \/>\nIl Collegio ritiene che il quadro emerso dalle vicende sopra descritte appare in tutta la sua<br \/>\ngravit\u00e0, idoneo a porre in evidenza il compimento di una sistematica attivit\u00e0 volta ad eludere i<br \/>\nprincipi di sana gestione finanziaria e volta a rappresentare in maniera non fedele alla realt\u00e0 lo<br \/>\nstato di salute della societ\u00e0 deferita.<br \/>\nA fronte di tali circostanze, \u00e8 derivato il compimento di attivit\u00e0 chiaramente elusive, idonee a<br \/>\nnon fotografare la reale situazione della societ\u00e0, proseguite ininterrottamente dal 2015 al 2018<br \/>\ne aventi il loro apice relativamente al bilancio al 30 giugno 2016 le cui alterazioni, per quanto<br \/>\nrisulta dagli atti oggetto del giudizio, hanno consentito di conseguire l\u2019iscrizione al campionato<br \/>\ndi calcio 2017\/2018.<br \/>\nA fronte, pertanto, delle riconosciute responsabilit\u00e0 degli odierni deferiti ed in ragione della<br \/>\ngravit\u00e0 degli illeciti, il Tribunale ritiene di accogliere le richieste formulate dalla Procura Federale.<br \/>\nP.Q.M.<br \/>\nIl Tribunale Federale Nazionale \u2013 Sezione Disciplinare dichiara inammissibile il deferimento nei<br \/>\nconfronti di Zamparini Maurizio;<br \/>\nPer il resto irroga le seguenti sanzioni:<br \/>\n\u2013 Giammarva Giovanni, inibizione di anni 2 (due)<br \/>\n\u2013 Morosi Anastasio, inibizione di anni 5 (cinque) e preclusione ex art. 19, comma 3 del CGS FIGC;<br \/>\n\u2013Societ\u00e0 US Citt\u00e0 di Palermo Spa, retrocessione all\u2019ultimo posto del Campionato di SERIE B della stagione sportiva in corso 2018\/2019.<\/p>\n<p>Il Presidente del TFN<br \/>\nSezione Disciplinare<br \/>\nDr. Cesare Mastrocola<br \/>\n\u201c\u201d<br \/>\nPubblicato in Roma il 13 maggio 2019.<br \/>\nIl Segretario Federale Il Presidente Federale<br \/>\nAntonio Di Sebastiano Gabriele Gravina<\/p>\n<p>Entro due giorni le parti (tra cui il Benevento, ammesso come terzo interessato) potranno fare ricorso in Corte d\u2019appello, con un altro giudizio atteso in una decina di giorni.  Inevitabile, dunque, lo slittamento dei play-off di almeno una settimana.  Con una partita che davvero potrebbe essere solo all\u2019inizio.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il comunicato ufficiale integrale : FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO 00198 ROMA \u2013 VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450 TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE \u2013 SEZIONE DISCIPLINARE COMUNICATO UFFICIALE N. 63\/TFN \u2013 Sezione Disciplinare (2018\/2019) Il Tribunale Federale Nazionale \u2013 Sezione Disciplinare, costituito dal Dr. Cesare Mastrocola \u2013 Presidente; dall\u2019Avv. Amedeo Citarella, dal Dr. Pierpaolo Grasso, dall\u2019Avv. 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