{"id":8361,"date":"2018-07-12T16:48:23","date_gmt":"2018-07-12T14:48:23","guid":{"rendered":"http:\/\/www.rosanerosiamonoi.it\/palermocalcio\/?p=8361"},"modified":"2018-07-12T18:11:54","modified_gmt":"2018-07-12T16:11:54","slug":"fallito-tentativo-parma-procura-federale-rigetta-richiesta-parma-contro-zamparini-e-palermo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.rosanerosiamonoi.it\/palermocalcio\/2018\/07\/12\/fallito-tentativo-parma-procura-federale-rigetta-richiesta-parma-contro-zamparini-e-palermo\/","title":{"rendered":"Fallito tentativo Parma. Procura Federale rigetta richiesta Parma contro Zamparini e Palermo"},"content":{"rendered":"<div class=\"entry-social grid-12 clearfix hide-mobile\">\n<div class=\"meta-comments-container hide-mobile\" style=\"text-align: justify;\"><a href=\"http:\/\/www.rosanerosiamonoi.it\/palermocalcio\/2018\/07\/12\/fallito-tentativo-parma-procura-federale-rigetta-richiesta-parma-contro-zamparini-e-palermo\/parmacalcio\/\" rel=\"attachment wp-att-8362\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-medium wp-image-8362\" src=\"http:\/\/www.rosanerosiamonoi.it\/palermocalcio\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/parmacalcio-520x293.jpg\" alt=\"parmacalcio\" width=\"520\" height=\"293\" \/><\/a><\/div>\n<div class=\"meta-comments-container hide-mobile\" style=\"text-align: justify;\"><\/div>\n<div class=\"meta-comments-container hide-mobile\" style=\"text-align: justify;\">Il Parma sembra che volesse spostare con questo\u00a0l&#8217;attenzione dal tentato illecito sportivo di Calai\u00f2 e del Parma stesso per il quale rischiano come prevedono le norme federali una penalizzazione di punti afflittivi nel campionato in corso che vorrebbero dire la retrocessione in B del Parma e la promozione proprio del Palermo &#8230;. ma la\u00a0<strong>Procura Federale<\/strong>\u00a0da ragione a Zamparini ed il Palermo rigettando la richiesta formalizzata dal\u00a0<strong>Parma<\/strong>\u00a0contro il patron del\u00a0<strong>Palermo Calcio<\/strong>,\u00a0<strong>Maurizio Zamparini<\/strong>\u00a0per dichiarazioni giudicate lesive dal club emiliano.<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"meta-comments-container hide-mobile\" style=\"text-align: justify;\"><\/div>\n<div class=\"meta-comments-container hide-mobile\" style=\"text-align: justify;\">Dopo l&#8217;apertura di nuove indagini sul lancio dei palloni a Frosinone, il rigetto del ricorso e l&#8217;aggravamento delle pene per il Frosinone, manca adesso solo riconoscere la vittoria a tavolino per 0-3 per il Palermo, come tutto il modo sportivo italiano reclama non solo la societ\u00e0 di via del Fante ed i suoi tifosi.<\/div>\n<div class=\"meta-comments-container hide-mobile\" style=\"text-align: justify;\"><\/div>\n<div class=\"meta-comments-container hide-mobile\" style=\"text-align: justify;\">Si vede che lass\u00f9 qualcuno ci ama (Santa Rosalia ?) e sta facendo s\u00ec che le cose vengano reindirizzate verso la via della Giustizia lasciando quella della palese Ingiustizia.<\/div>\n<div class=\"entry-content-text\">\n<div id=\"rcsad_Middle1\" class=\"\" style=\"text-align: justify;\" data-google-query-id=\"CPyEiZzhmdwCFQ6nUQodOf4GUw\"><\/div>\n<div class=\"page\" style=\"text-align: justify;\" title=\"Page 1\">\n<div class=\"layoutArea\">\n<div class=\"column\">\n<p>Il Tribunale Federale Nazionale \u2013 Sezione Disciplinare, costituito dal Dott. Cesare MastrocolaPresidente; dall\u2019Avv. Valentino Fedeli, dall\u2019Avv. Gaia Golia, dal Dott. Pierpaolo Grasso, dall\u2019Avv. Sergio Quirino Valente Componenti; con l\u2019assistenza del Dott. Paolo Fabricatore, Rappresentante AIA; e del Signor Claudio Cresta, Segretario; con la collaborazione dei Signori Paola Anzellotti, Antonella Sansoni e Nicola Terra, si \u00e8 riunito il giorno 6.7.2018 e ha assunto le seguenti decisioni.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<p style=\"text-align: justify;\">Di seguito il documento con le motivazioni della sentenza.<\/p>\n<div class=\"page\" title=\"Page 4\">\n<div class=\"layoutArea\">\n<div class=\"column\">\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ZAMPARINI MAURIZIO (all\u2019epoca dei fatti Consigliere delegato dotato di poteri di rappresentanza e legale rappresentante p.t. della Societ\u00e0 US Citt\u00e0 Di Palermo Spa), SOCIET\u00c0 US CITT\u00c0 DI PALERMO SPA \u2013 (nota n. 12455\/1246pf17-18GP\/GT\/ag del 28.05.2018).<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Il fatto<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La Societ\u00e0 Parma Calcio 1913 Srl in data 24 aprile\/7 maggio 2018 presentava alla Procura Federale un esposto contro il Sig. Maurizio Zamparini, nella qualit\u00e0 di Presidente della US Citt\u00e0 di Palermo Spa, a motivo delle dichiarazioni rilasciate da quest\u2019ultimo in relazione alla gara di Serie B Parma Calcio 1913 Srl \u2013 US Citt\u00e0 di Palermo Spa disputata il 2 aprile 2018, che l\u2019esponente riteneva essere lesive della propria immagine e della sua reputazione sportiva, nonch\u00e8 della credibilit\u00e0 e della regolarit\u00e0 dell\u2019intero Campionato, alle quali le dichiarazioni si riferivano e che coinvolgevano l\u2019intera categoria arbitrale e le stesse istituzioni calcistiche.<\/p>\n<div class=\"page\" title=\"Page 5\">\n<div class=\"layoutArea\">\n<div class=\"column\" style=\"text-align: justify;\">\n<p>Nell\u2019esposto, che era inviato ai fini della conoscenza alle Presidenze di FIGC e LNP\/B, venivano riportate siffatte dichiarazioni, poi puntualmente riprese nel deferimento di che trattasi, che erano del seguente tenore:<br \/>\n\u201ccontro il Parma una partita che temevo molto per quello che \u00e8 successo, la temevo molto perch\u00e9 sono cose che succedono sempre con il Parma e con Tedino; se andate a vedere la partita dello scorso anno per l\u2019accesso alla serie B, tra Pordenone e Parma, \u00e8 successa la stessa cosa che \u00e8 accaduta nella sfida di ieri sera. Per cui, quando un arbitro fa un errore \u00e8 un errore, quando ne fa uno, due, tre, tutti contro il Palermo, bisogna che qualcuno vada a vedere ed indaghi. Io sono da 35 anni nel calcio e ieri sera abbiamo sub\u00ecto una porcheria \u2026 qualcuno della Procura Federale indaghi e veda \u2026.. speriamo che ci lascino giocare al calcio e non ci condizionino come ieri sera \u2026.. quando vedi una squadra che viene aiutata come \u00e8 stato fatto con Parma ieri sera, sono molto preoccupato; questo non \u00e8 pi\u00f9 calcio, quello che \u00e8 successo ieri sera turba, dopo tutto il lavoro che noi facciamo e soprattutto la lealt\u00e0 che noi portiamo sul campo. Il goal dell\u2019andata di Gagliolo era irregolare, il fallo c\u2019era. Ne ho sub\u00ecto di tutti i colori nel calcio, ma non in Serie B. Contro Milan e Juventus subivamo la sudditanza, che poi si \u00e8 trasformata in Calciopoli. L\u2019anno scorso per Parma \u2013 Pordenone ho visto cose scandalose, questa settimana avrei voluto fare qualcosa per fare in modo che certe cose non accadessero e invece si sono verificate. La reazione del Parma non \u00e8 normale, dovrebbero mettersi la coda tra le gambe e stare zitti. La posizione dei cronisti mi ha fatto stare male, si pensa alla posizione di Calai\u00f2 e non al fuorigioco di Lucarelli, il rigore su Nestorovski inoltre \u00e8 vergognoso. Sul primo goal del Parma il guardalinee alza la bandierina, \u00e8 un errore tecnico quasi da chiedere l\u2019annullamento della partita (e) il rigore contro il Pescara, parato da Pomini, era fallo a nostro favore perch\u00e9 il giocatore \u00e8 entrato a gamba tesa su Rajkovic. Mi rimane sullo stomaco ma pu\u00f2 succedere. Col Parma \u00e8 diverso. Seguo il calcio da 30 anni e sono cose che non riesco a digerire, incompatibili con lo sport\u201d.<\/p>\n<p>Precisava l\u2019esponente che le dichiarazioni del Sig. Zamparini erano apparse sul sitowww.gazzetta.it del 3 aprile 2018 e che lo stesso Zamparini il 13 aprile 2018 aveva rilasciato un\u2019ulteriore intervista di identico tenore.<br \/>\nNell\u2019esposto si eccepiva la violazione degli artt. 1bis e 5 CGS, con ricaduta in termini di responsabilit\u00e0 oggettiva sulla US Citt\u00e0 di Palermo ai sensi dell\u2019art. 4 comma 2 CGS.<\/p>\n<p>Il deferimento<\/p>\n<p>La Procura Federale in data 28 maggio 2018, rilevata la esistenza delle dette dichiarazioni, preso atto di un articolo pubblicato il 13 aprile 2018 sul sito www.mediagol.it contenente tali dichiarazioni, vista la comunicazione di conclusioni delle indagini notificata il 15 maggio 2018, deferiva a questo Tribunale il Sig. Maurizio Zamparini, all\u2019epoca dei fatti consigliere delegato dotato di poteri di rappresentanza e legale rappresentante pro tempore della US Citt\u00e0 di Palermo, al quale contestava la violazione degli artt. 1 bis comma 5 e 5 comma 1 CGS, per avere lo stesso, a mezzo di personali interviste riportate il 3 aprile 2018 e 13 aprile 2018 sul sito www.mediagol.it, poi pubblicate sul quotidiano Giornale di Sicilia, adombrato sospetti ed ipotizzato condizionamenti in relazione al comportamento degli arbitri in gare disputate dalla Societ\u00e0 Parma Calcio 1913 Srl, nonch\u00e8 per aver espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione della terna arbitrale della gara Parma Calcio 1913 Srl \u2013 US Citt\u00e0 di Palermo Spa del 2 aprile 2018.<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"page\" title=\"Page 6\">\n<div class=\"layoutArea\">\n<div class=\"column\" style=\"text-align: justify;\">\n<p>Veniva altres\u00ec deferita la Societ\u00e0 US Citt\u00e0 di Palermo Spa in relazione agli artt. 4 comma 1 e 5 comma 2 CGS a titolo di responsabilit\u00e0 diretta per le azioni e per i comportamenti disciplinarmente rilevanti, posti in essere dallo Zamparini, nella qualit\u00e0 di cui sopra.<\/p>\n<p>Le memorie difensive<\/p>\n<p>Entrambi i deferiti hanno fatto pervenire a questo Tribunale due distinte memorie difensive, a mezzo delle quali hanno chiesto il proscioglimento.<br \/>\nIl Sig. Zamparini ha dedotto che le dichiarazioni che gli erano state attribuite costituivano espressioni del diritto di manifestazione del pensiero e di critica; che da parte della Procura vi era stata la mancata produzione di copia dell\u2019articolo del Giornale di Sicilia al quale la Procura si era riferita; che le dichiarazioni non avevano alcunch\u00e9 di lesivo e che, peraltro, avevano avuto una limitata diffusione mediatica, in quanto i siti internet richiamati nel deferimento riguardavano solo ed esclusivamente la squadra di calcio del Palermo.<\/p>\n<p>Dello stesso tenore le deduzioni difensive della Societ\u00e0.<\/p>\n<p>Il dibattimento<\/p>\n<p>Alla riunione fissata per il dibattimento \u00e8 comparsa la Procura Federale, la quale ha chiesto l\u2019accoglimento del deferimento in una alle seguenti sanzioni: a carico del Sig. Maurizio Zamparini l\u2019inibizione di mesi 3 (tre) ed ammenda di \u20ac 25.000,00 (euro venticinquemila); a carico della Societ\u00e0 US Citt\u00e0 di Palermo Spa l\u2019ammenda di \u20ac 25.000,00 (euro venticinquemila).<\/p>\n<p>Sono comparsi i deferiti nella persona del loro difensore, il quale ha discusso il deferimento, riportandosi alle memorie ed insistendo per il proscioglimento.<br \/>\nLa decisione<br \/>\nIl Tribunale Federale Nazionale \u2013 Sezione Disciplinare osserva quanto segue.<\/p>\n<p>\u00c8 stato evidenziato in procedimenti di natura disciplinare speculari al presente caso che l\u2019art. 5 commi 1, 2 e 3 CGS prevede il divieto per i soggetti dell\u2019ordinamento Federale di esprimere pubblicamente giudizi e rilievi lesivi della reputazione di persone, di Societ\u00e0 o di organismi operanti nell\u2019ambito CONI, FIGC, UEFA o FIFA (comma 1); prevede altres\u00ec che le Societ\u00e0 sono responsabili ai sensi dell\u2019art. 4 delle dichiarazioni rese dai propri dirigenti e tesserati, nonch\u00e8 dai soggetti di cui all\u2019art. 1 bis comma 5 (comma 2); infine, che l\u2019autore della dichiarazione non \u00e8 punibile se prova la verit\u00e0 dei fatti, qualora si tratti dell\u2019attribuzione di un fatto determinato (comma 3).<\/p>\n<p>Inoltre, ai sensi del comma 4 dell\u2019articolo, la dichiarazione \u00e8 considerata pubblica quando \u00e8 resa in pubblico ovvero quando per i destinatari, il mezzo o le modalit\u00e0 della comunicazione \u00e8 suscettibile di essere conosciuta o pu\u00f2 essere conosciuta da pi\u00f9 persone.<br \/>\nLa norma, che si riconduce, pur ampliandone la portata, all\u2019art 7 del Codice di comportamento sportivo del CONI del 30.10.2012, trova riscontro nel caso in esame, ben potendo rientrare le dichiarazioni di cui si discute nell\u2019ambito dell\u2019art. 5 comma 1 CGS; esse, peraltro, non sono state smentite dal diretto interessato, che neppure ne ha sminuito il contenuto.<\/p>\n<p>Tuttavia, non pu\u00f2 non rilevarsi la mancanza di prova certa sulla diffusione delle dichiarazioni e sulla loro conseguente conoscibilit\u00e0 da parte di un pubblico, pi\u00f9 o meno vasto.<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"page\" title=\"Page 7\">\n<div class=\"layoutArea\">\n<div class=\"column\">\n<p style=\"text-align: justify;\">Infatti, nel mentre non risulta esistente in atti la copia del Giornale di Sicilia, citata nel deferimento e sulla quale si asserisce che sarebbe avvenuta la pubblicazione delle dichiarazioni del deferito, l\u2019indicazione \u2013 contenuta nel deferimento stesso \u2013 del sul sito www.mediagol.it , sul quale il deferito avrebbe in due distinte circostanze rilasciato altrettante interviste contenenti le dichiarazione in oggetto, non sembra assicurare e nemmeno ipotizzare la potenziale diffusione richiesta dal comma 4 dell\u2019art. 5 CGS, per cui si ritiene che la previsione normativa non si sia nel caso di specie effettivamente concretizzata, cos\u00ec come \u00e8 stato eccepito dalla difesa dei deferiti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Inoltre, una ulteriore criticit\u00e0 del procedimento pu\u00f2 cogliersi nel fatto che le dichiarazioni del deferito non sembrerebbero essere state rilasciate in un unico contesto, come \u00e8 riportato nel deferimento, bens\u00ec in circostanze diverse, per cui mancherebbe quella unicit\u00e0 di espressioni, di giudizi e quindi di contenuti, nei quali cogliere la violazione del precetto normativo in merito alla rilevanza disciplinare ed alla capacit\u00e0 divulgativa di ogni singola dichiarazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Il deferimento, che appare appiattito sulla denuncia della Societ\u00e0 Parma Calcio 1913, va pertanto rigettato, non ricorrendo la fattispecie di cui all\u2019art. 5 comma 4 CGS, con conseguente proscioglimento di entrambi i deferiti.<\/strong><br \/>\n<strong>Il dispositivo<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>P.Q.M.<\/strong><br \/>\n<strong>Il Tribunale Federale Nazionale \u2013 Sezione Disciplinare respinge il deferimento a carico del Sig.\u00a0Maurizio Zamparini e della Societ\u00e0 Citt\u00e0 di Palermo Spa.<\/strong><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<p>Altro successo di Zamparini ed il Palermo adesso manca il riconoscimento del diritto a disputare la serie A.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il Parma sembra che volesse spostare con questo\u00a0l&#8217;attenzione dal tentato illecito sportivo di Calai\u00f2 e del Parma stesso per il quale rischiano come prevedono le norme federali una penalizzazione di punti afflittivi nel campionato in corso che vorrebbero dire la retrocessione in B del Parma e la promozione proprio del Palermo &#8230;. ma la\u00a0Procura Federale\u00a0da 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